Sportello Unico per le Attività Produttive
D.P.R. 160/2010

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è il soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Rimangono esclusi i procedimenti riguardanti gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.

 

Le procedure

Il D.P.R  n. 160 del 7 settembre 2010,”Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione , dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato in G.U. del 30 settembre 2010”, prevede due procedimenti, uno semplificato ed uno ordinario, assegnando un diverso termine per l’entrata in vigore della normativa:

a) procedimento mediante SCIA( segnalazione certificata di inizio attività): entrata in vigore 29 marzo 2011.

Quando le attività d’impresa sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio, la segnalazione è presentata, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP.

Quando la segnalazione è contestuale alla “comunicazione unica” è presentata telematicamente al registro imprese che la trasmette al SUAP.

b) procedimento ordinario: entrata in vigore 30 settembre 2011.

Oltre al procedimento automatizzato, il decreto disciplina il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive, più complesso, finalizzato all’ottenimento di un’autorizzazione unica.

Nei casi in cui non è possibile procedere mediante SCIA, le istanze per l’esercizio delle attività sono presentate esclusivamente in forma telematica, al SUAP che entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all’interessato una documentazione integrativa, dopo di che l’istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP, anche mediante l’indizione di un conferenza di servizi, adotta il provvedimento conclusivo, entro trenta giorni e questo è titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste.

 

Questo procedimento entrerà in vigore solo a partire dal 30 settembre 2011, sino a tale data si continuerà ad applicare il procedimento ordinario disciplinato dal D.P.R. 447 del 1998, e quindi:

-    le istanze potranno essere presentate in forma cartacea;

-    i tempi di conclusione del procedimento sono di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza

 

Indicazioni operative per il procedimento telematico

Elenco procedimenti

Proprietà dell'articolo
creatovenerdì 25 marzo 2011
modificatovenerdì 25 marzo 2011