Esenzione ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
Provvedimenti di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e ad altre fasce deboli per l’accesso alle prestazioni sanitarie.
Esenzione ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1036 del 20 Luglio 2009 la Regione Emilia Romagna ha disposto dal 1-8 al 31-12-2009 l'esenzione dal ticket relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ubicate in Emilia Romagna, ai residenti che al momento della fruizione della prestazione risultino nelle seguenti condizioni:
1. aver perso il lavoro dal 1° ottobre 2008;
2. in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 (Circolare INPS n. 11 del 27/1/2009);
3. in mobilità;
4. in contratto di solidarietà e che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali di legge di cui al punto 2);
Hanno diritto all'esenzione dal ticket anche i familiari a carico delle persone che si trovino nelle condizioni suindicate. Sono da intendersi “familiari a carico” i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali.
Per chi ha perso il lavoro, dal 1° ottobre 2008, è inoltre necessario essere in possesso di ricevuta di Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) presentata al Centro per l’Impiego di competenza e di essere tutt'ora in attesa di nuova occupazione mentre per i lavoratori in mobilità è necessario essere iscritto nelle liste di mobilità ed essere in possesso di ricevuta di Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) presentata al Centro per l’Impiego.
Per il riconoscimento del diritto all'esenzione ticket i soggetti interessati e i loro familiari a carico devono rilasciare apposita autocertificazione di esenzione in relazione alle condizioni sopraindicate all'atto della prenotazione o fruizione delle prestazioni sanitarie.
Per le categorie di cui ai punti 2) e 4) rispettivamente lavoratori in cassa integrazione e lavoratori con contratto di solidarietà gli importi lordi massimali mensili da assumere come parametri per l'ammissione all'esenzione ticket sono i seguenti:
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CASSA INTEGRATI di tutte le categorie CONTRATTI DI SOLIDARIETA' di tutte le categorie |
CASSA INTEGRATI Settore Edile CONTRATTI DI SOLIDARIETA' Settore Edile |
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1) Euro 886,31
2)Euro 1.065,26 (per coloro che precedentemente alla cassa integrazione percepivano una retribuzione mensile superiore a Euro 1917,48 ) |
1) Euro 1063,57
2)Euro 1278,31 (per coloro che precedentemente alla cassa integrazione percepivano una retribuzione mensile superiore a Euro 1917,48 )
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| creato: | venerdì 7 agosto 2009 |
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| modificato: | venerdì 7 agosto 2009 |