Vendite di fine stagione
Saldi di fine stagione 2008
I saldi di fine stagione invernali inizieranno in Emilia- Romagna il 3 gennaio 2009. Lo ha deciso la Giunta regionale con apposito provvedimento approvato il 1/12/2008.
Con la decisione assunta dalla Giunta regionale vengono anticipate al primo sabato di gennaio e di luglio l’inizio delle vendite di fine stagione invernali e estive che potranno durare due mesi. Questo provvedimento va nel senso di rendere omogenei i periodi delle vendite di fine stagione con quelli di altre Regioni.
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Riferimenti Normativi :D. Lgs 114/98, L.R. 14/99, DGR 1732/99, DGR 2549/2003 e succ. mod..
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate in due periodi dell’anno, dal 5 gennaio al 5 marzo e dal 5 luglio al 5 settembre.
Si riportano di seguito alcune norme che ne disciplinano le modalità di svolgimento:
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l’effettuazione delle vendite di fine stagione è soggetta a comunicazione da inviarsi al Comune almeno cinque giorni prima dell’inizio;
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la presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita;
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è obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione;
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al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di esporre le merci offerte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa;
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la pubblicità relativa alle vendite,deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore;
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è obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune nonché la durata della vendita stessa;
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ai fini dell’effettuazione della vendita, il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati;
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nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo;
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nel caso venga indicato un solo prezzo è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata;
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è fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte;
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l’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte;
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gli organi di vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti vendita per effettuare i relativi controlli;
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è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita di fine stagione o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone;
SANZIONI
Per inosservanza alle regole summenzionate è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74.
INFORMAZIONI UTILI PER I CONSUMATORI:
In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il consumatore, ai sensi del C.C., ha diritto al ripristino della conformità del bene od alla sostituzione dello stesso.
Diversamente da quanto summenzionato, la sostituzione della merce acquistata non è obbligo di legge ma rimane nell’assoluta discrezionalità del venditore.
| Referente | Paola Chiletti |
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| creato: | martedì 23 settembre 2008 |
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| modificato: | martedì 9 dicembre 2008 |