Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Indicazioni transitorie, in attesa di intervento legislativo regionale
Il Decreto Legge 78/10 – art.49, convertito con modifiche dalla Legge 122/10, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2010, aveva rinnovato la disciplina dell'art. 19 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, sostituendo la Dia, “ove ricorra in ogni normativa statale e regionale”, con la Scia – Segnalazione Certificata Inizio Attività .
Tale norma ha prodotto difficoltà interpretative e dubbi sulla applicabilità della Segnalazione nella materia edilizia.
Il Comune di Pavullo nel Frignano a seguito della comunicazione della Regione Emilia Romagna del 12/11/2010 Prot. PG 2010.0280997 ha ritenuto finora opportuno proseguire, visto il clima di incertezza normativa, con l’accettazione delle DIA.
Con il Decreto Legge 70/2011, noto anche come “Decreto Sviluppo”, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito nella Legge 12/07/2011 n. 106 e con il successivo Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, è stato nuovamente modificato ed integrato il testo dell’art. 19 della L. 241/90, ed è stato risolto ogni dubbio in merito all’applicazione della S.C.I.A. anche all’attività edilizia.
Alla luce delle modifiche sopra descritte, la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 1281 del 12/09/2011 ha fornito alcune prime indicazioni applicative, in particolare ha chiarito che:
- la SCIA trova applicazione nella materia dell’edilizia;
- la SCIA non sostituisce completamente la D.I.A., che continua ad essere applicata per gli interventi per i quali il D.P.R. 380/2001 prevede la cosiddetta “SuperDIA”, ossia per gli interventi previsti dall’art. 9 della L.R. 31/2002;
- gli interventi edilizi sottoposti dall’art. 8 della L.R. 31/2002 a D.I.A. obbligatoria sono da realizzare con S.C.I.A. ad eccezione di quelli che in esecuzione del comma 2 art.8 della L.R. 31/2002 sono stati assoggettati a Permesso di Costruire con Deliberazione del Consiglio Comunale.
Il Comune di Pavullo nel Frignano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/03/2003 aveva escluso dall’assoggettamento a D.I.A. i seguenti interventi, i quali rimangono tuttora realizzabili mediante Permesso di Costruire:
- Risanamento conservativo e restauro, per gli immobili ricadenti in zona omogena A e E,oltre che i beni individuati dal P.R.G. come beni culturali sparsi;
- Ristrutturazione edilizia, per gli immobili ricadenti in zona omogenea A e E ,oltre che per i beni individuati dal P.R.G. come beni culturali minori;
- Ristrutturazione edilizia, per interventi che comportino scostamenti e/o aumenti di cubatura e volumetria.
- Nella stessa deliberazione era stata verificata l’inesistenza di Piani Particolareggiati aventi i contenuti previsti dall’art. 9 comma 1 della L.R. 31/2002, assoggettando quindi i singoli interventi a Permesso di Costruire.
In sintesi, alla luce di quanto sopra esposto, il Servizio Edilizia Privata/S.U.E. accetta esclusivamente i seguenti titoli edilizi:
- PERMESSO DI COSTRUIRE;
- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SCIA;
- COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ex art. 6,comma 2, lett. a) del D.P.R. 380/2011);
- COMUNICAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI (ex art. 6,comma 2, lett. b) c) d) e) f) g) del D.P.R. 380/2011);
Prime indicazioni operative:
In attesa che il legislatore regionale si esprima in merito alle procedure da seguire per la S.C.I.A., si forniscono le seguenti indicazioni:
- Il modello di SCIA e i relativi allegati dovranno essere presentati in duplice copia al Servizio Protocollo (P.zza Montecuccoli n. 1) o, in alternativa, presso il Servizio Edilizia Privata/S.U.E. (P.zza Borelli n. 2) nei giorni e orari di apertura; una copia, verrà immediatamente timbrata e restituita e costituirà titolo per eseguire le opere;
- Le S.C.I.A. relative ad interventi riguardanti attività produttive dovranno essere inviate per via telematica utilizzando l’apposito portale Suap-ER;
- La SCIA consente l’immediato inizio dei lavori dalla data di presentazione; da tale data decorreranno i tre anni per terminare i lavori;
- Le verifiche istruttorie verranno effettuate nei 30 giorni successivi alla presentazione, quindi ad opere già iniziate. In caso di carenza documentale, qualora l’intervento risulti comunque conforme alle normative in materia edilizia ed igienico-sanitaria, il Servizio Edilizia Privata/S.U.E. procederà ad inviare una richiesta di completamento della pratica fornendo un termine non superiore a 30 giorni non prorogabili per integrare la documentazione carente; in caso di mancata risposta verrà notificata l’ordinanza di divieto di prosecuzione dei lavori con l’ordine di rimessa in pristino.
- Se da verifica tecnica la SCIA non risulta conforme alle norme di legge e di regolamento e non sia possibile nessuna conformazione, sarà emessa ordinanza di sospensione dei lavori e rimozione di quanto eventualmente già realizzato sul posto; con tale ordinanza si predispone altresì l’annullamento e l’archiviazione della S.C.I.A. presentata.
- La SCIA deve essere corredata di tutta la documentazione e degli atti d’assenso dovuti per quel tipo di intervento fin dal momento del deposito, acquisiti a cura dell’interessato. Nella documentazione deve comprendersi, per quanto riguarda il rispetto della normativa antisismica, l’eventuale denuncia di deposito o l’autorizzazione prevista dalla normativa in materia di costruzioni in zona sismica (N.B.: l’autorizzazione sismica dovrà essere richiesta e ottenuta precedentemente alla presentazione della S.C.I.A.), il calcolo del contributo di costruzione e la ricevuta di pagamento dell’importo dovuto, nonché la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria utilizzando gli importi già definiti per la presentazione delle D.I.A.;
- Nei casi in cui la legge richieda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi “sono comunque” sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti (si precisa che l’asseverazione non è possibile laddove non esista una normativa di riferimento e quando il parere dovuto comporti valutazioni discrezionali);
- Per la sanatoria di interventi finora assoggettati a D.I.A., dovrà essere presentata una SCIA in sanatoria. In assenza di indicazioni normative specifiche, la procedura sanzionatoria adottata si rifarà a quella della DIA in sanatoria prevista dalla L.R. 23/2004 e dal D.P.R. 380/01; mentre la presentazione della domanda richiede la completezza documentale e la presenza di tutti i nulla osta o pareri necessari compreso il calcolo e il pagamento del contributo di costruzione calcolato dal professionista e della sanzione.
- Per varianti in corso d’opera a D.I.A. già presentate dovrà essere presentata una S.C.I.A. in variante;
- Al termine dei lavori dovrà essere comunicata la data di fine lavori e presentata la richiesta di conformità edilizia e agibilità o la scheda tecnica descrittiva nei casi previsti dall’art. 21 della L.R. 31/2002.
Per gli aspetti non esplicitamente illustrati nelle presente nota informativa il Comune di Pavullo n/F opererà in analogia a quanto finora previsto per la Denuncia di Inizio Attività.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l'Edilizia tel.0536/29926
e mail: servizio.edilizia-privata@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
| creato | mercoledì 2 luglio 2008 |
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| modificato | giovedì 13 ottobre 2011 |