Imposta Municipale Propria ( IMU )

(D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011)

Istruzioni per l'anno 2012

A partire dall’1/1/2012 è stata istituita, in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria, meglio nota con l’acronimo IMU

1) La disciplina di riferimento (ART. 13, DL 201/2011, ARTT. 8 E 9 D.LGS 23/2011, ART. 4 DL 16/2012)

L’art. 13 del DL n. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. La disciplina di riferimento è costituita oltre che dall’art. 13 richiamato anche dagli artt. 8 e 9 del DLgs n. 23/2011, dall’art. 4 del DL 16/2012 e dal DLgs n. 504/1992, nelle parti espressamente richiamate.

L’Imu sostituisce l’imposta comunale sugli immobili e l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l’addizionale comunale all’Irpef, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati,

2)  Presupposto d’imposta (ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 2, DLGS N. 504/1992)

Il presupposto dell’imposta municipale propria è lo stesso dell’Ici, ovvero il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) si considerano terreni agricoli.

Rispetto all’Ici sono soggetti ad imposta sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali. NB:  Sono esenti solo  i  fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT.

>FABBRICATI RURALI   La normativa Imu assoggetta ad imposizione i fabbricati rurali. Per poter attrarre a imposizione tutti i fabbricati rurali è necessario che questi siano iscritti in catasto. La norma prevede che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, comma 3, DM Finanze 2 gennaio 1998, n. 28) devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

 

3) Soggetti passivi (ART. 9, DLGS N. 23/2011)

I soggetti passivi Imu sono gli stessi dell’Ici:

* il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

* il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
* il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
* il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

4) Base imponibile (ART. 13, DL N.201/2011; ART. 5, DLGS N. 504/1992)

a) FABBRICATI:

> posseduti da imprese e non iscritti in catasto possono continuare ad essere valorizzati provvisoriamente sulla base dei valori contabili, come nell’Ici.

> i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b) AREE FABBRICABILI il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

 

5) Abitazione principale e pertinenze (ART. 13, DL N.201/2011)

A differenza dell’Ici l’abitazione principale è assoggettata a Imu

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all'unità a uso abitativo”.

 

6) Detrazioni

PER ABITAZIONE PRINCIPALE. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo della detrazione per i figli non può superare il tetto di euro 400, la detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo di euro 600.

FABBRICATI COOPERATIVE EDILIZIE E IACP la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari. A queste unità immobiliari spetta la sola detrazione e non anche l’aliquota ridotta per l’abitazione principale.

 

CONIUGE SEPARATO (art.4, comma 12-quinquies DL.16/2012) L’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Questo vuol dire che il soggetto passivo Imu è esclusivamente l’assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento dell’imposta.

 

ANZIANI E DISABILI IN ISTITUTO DI RICOVERO Il comune con apposito regolamento ha previsto che ai fini Imu si consideri direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 

 

7) Riduzioni

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il comune ha   disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Occorre, pertanto, fare riferimento alle condizioni previste nel regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU.

 

8) Determinazione delle aliquote (ART. 13, DL N. 201/2011)

ALIQUOTE DELIBERATE  Le aliquote deliberate per l’anno 2012 ( deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2012 ) sono le seguenti:

Tipo

Misura

 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze

0,4 %

 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri tipi di immobili

0,96%

 

 

 

 

IN OGNI CASO È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento.

 

9) Versamenti e dichiarazioni (ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 9, DLGS. N. 23/2011)

Il versamento dell’Imu è effettuato tramite F24 o  tramite apposito bollettino di conto corrente  postale. La quota di competenza statale è versata contestualmente all'imposta municipale propria.

Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato si rinvia ad apposita informativa, riportata di seguito  con titolo “ modalità di versamento dell’IMU da parte di soggetti non residenti “.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Per l’anno 2012 è previsto un regime particolare.

Per tutti gli immobili, il pagamento della prima rata dell’Imu è effettuato, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Solo per l’abitazione principale e per le relative pertinenze l’imposta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

L’IMU è in parte di competenza comunale ed in parte di competenza statale.

 

È di esclusiva competenza comunale l’IMU:

a) dell’abitazione principale e relative pertinenze;

L’IMU deve essere in parte versata allo Stato, con aliquota dello 0,38%, ed in parte versata al Comune (aliquota deliberata dal Comune detratta l’aliquota dello 0,38%), per i seguenti immobili:

a) fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze (uffici, capannoni, seconde case, etc.);

b) aree fabbricabili;

 

Modello F24

Nel modello F24 dove essere compilata la “Sezione IMU e altri tributi locali” e nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.

Per il versamento della prima rata va barrata la casella "Acc" (acconto), mentre per il saldo finale occorre barrare la casella "Saldo". In caso di ravvedimento la casella da barrare sarà "Ravv."

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.

Il contribuente dovrà conteggiare separatamente l’IMU di competenza dello Stato da quella di competenza del Comune, utilizzando gli appositi codici tributo, sottoelencati:

-Codice 3912 - abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;

-Codice 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;

-Codice 3914 - terreni – COMUNE;

-Codice 3915 - terreni – STATO;

-Codice 3916 - aree fabbricabili - COMUNE;

-Codice 3917 - aree fabbricabili - STATO;

-Codice 3918 - altri fabbricati – COMUNE;

-Codice 3919 - altri fabbricati - STATO;

-Codice 3923 - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;

-Codice 3924 - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.

 

Modalità di versamento dell’IMU da parte dei soggetti non residenti

Con comunicato stampa  del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state precisate le modalità per il versamento dell’imposta da parte  dei soggetti non residenti  nel territorio dello Stato: Qualora non sia possibile eseguire il versamento tramite modello F24, occorrerà seguire le istruzioni sotto riportate.

Quota d’imposta a favore del Comune di Pavullo nel Frignano – Versamento tramite bonifico internazionale con i seguenti dati, Beneficiario: Comune  di Pavullo nel Frignano, P.zza Montecuccoli, 1 – 41026 Pavullo nel Frignano – ITALIA  - Codice IBAN : IT 07Q0538766920000000846302 –  codice BIC SWIFT BPMOIT22 –

Quota d’imposta a favore dello Stato – Versamento tramite bonifico internazionale con i seguenti dati – beneficiario: Banca d’Italia – Codice IBAN  IT02G0100003245348006108000; Codice BIC: BITAITRRENT

 

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

-  codice fiscale o partita IVA del contribuenteo, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

-   la sigla “ IMU “ con l’indicazione del comune di ubicazione degli immobili ( Pavullo nel Frignano ) ed i codici tributo   di competenza comunale o di competenza statale  cui si riferisce il versamento ( come più sopra specificati );

-   l’annualità cui si riferisce il versamento d’imposta;

-  l’indicazione “ acconto “ o “ saldo “ nel caso di pagamento in singole rate.

Attenzione: copia delle ricevute di bonifico relative ad entrambe le operazioni ( versamento al Comune e versamento allo Stato ) vanno obbligatoriamente inviate al Comune di Pavullo nel Frignano al n° fax 053620125 o alla mail : servizio.tributi@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

 

La dichiarazione dell’Imu. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello  approvato dal Ministero dell’economia.

Per le variazioni relative all’anno 2012 la dichiarazione  va presentata entro il 4 di febbraio 2013 ( 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento con i modelli di dichiarazione ).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con il decreto di approvazione del modello della dichiarazione sono stati , altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

 

10) Rimborsi (ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 1, COMMA 164, LEGGE N. 296/2006)

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L’art. 13, DL n. 201/2011, nulla dispone in tema di rimborso della quota statale e non essendo prevista nessuna forma di riversamento delle somme di competenza statale eventualmente rimborsate dal comune, si deve ritenere che il soggetto tenuto al rimborso è il soggetto che riceve le somme, e quindi lo Stato.

 

11) Esenzioni (ART. 9, DL N. 201/2011; ART. 7, DLGS. N. 504/1992) 

Le esenzioni sono disciplinate dall’art. 9, DL. n.201/2011; art 7 DLGS. n. 504/1992.

Si evidenzia che come già previsto  dall’ICI continuano ad essere esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ( art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984 )

Sono inoltre  esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1003, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat).

12) Il regolamento IMU

Il comune con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/10/2012 ha adottato apposito regolamento per l’applicazione dell’Imu, contenente disposizioni di dettaglio e autonome rispetto alla disciplina statale.

Proprietà dell'articolo
creato:giovedì 29 marzo 2012
modificato:mercoledì 10 aprile 2013