COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
AI TRIBUTI COMUNALI
DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
INDICE
Articolo 1 : Oggetto
e scopo del regolamento
Articolo 2 : Ambito
di applicazione dell’istituto
Articolo 3 :
Attivazione del procedimento di definizione
Articolo 4 :
Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio comunale
Articolo 5 :
Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 6 : Effetti
dell’invito a comparire
Articolo 7 : Atto di
accertamento con adesione
Articolo 8 :
Perfezionamento della definizione
Articolo 9 : Effetti
della definizione
Articolo 10 :
Riduzioni delle sanzioni
Articolo 11 : Norme
finali e transitorie
REGOLAMENTOPER L’APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI
DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 1 -
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente Regolamento
disciplina l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione dei
tributi comunali, introdotto nell’ordinamento del Comune dall’art.18 del
Regolamento generale delle entrate tributarie.
Art. 2 Ambito di applicazione dell’istituto
1.
L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con
l’adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni
seguenti.
2. La definizione in contraddittorio
con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si
estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori
materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo
applicativo le questioni c.d. “di diritto” e tutte le fattispecie, nelle quali
l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed
incontrovertibili.
4. L’accertamento può essere
definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente
estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i
coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il
potere del Comune di procedere ai sensi del regolamento generale delle entrate
all’annullamento, in tutto o in parte, ovvero alla revoca, mediante l’istituto
dell’autotutela, gli atti di accertamento rilevatisi illegittimi o infondati.
Art. 3 -
Attivazione del procedimento di definizione
1. Il procedimento di definizione
può essere attivato:
a) a cura dell’Ufficio comunale,
prima della notifica dell’avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente,
subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.
Art. 4 -
Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio comunale
1. Il funzionario responsabile, in
presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del
contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l’avviso di
accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo
anche con lettera raccomandata, con l’indicazione del tributo suscettibile di
accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire
l’accertamento stesso con l’adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli
inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per
acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai
fini dell’esercizio dell’attività di controllo, può rivolgere al contribuente,
non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale
definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del
contribuente al procedimento , anche se invitato, non costituisce l’obbligo, e
la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile. Anche l’attivazione
del procedimento da parte dell’Ufficio comunale non è obbligatoria.
Art. 5 -
Procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente, al quale sia
stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui
all’articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad
un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente
alla impugnazione dell’atto innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in
carta libera a mezzo di raccomandata con A.R. o consegnandolo direttamente
all’ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito
telefonico.
2. L’impugnazione dell’avviso
comporta rinuncia all’istanza di definizione.
3. La presentazione dell’istanza ,
purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto ai sensi
dell’art. 2, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e
quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione
dell’istanza di definizione, l’ufficio anche telefonicamente o telematicamente
formula l’invito a comparire
Art. 6 -
Effetti dell’invito a comparire
1. La mancata comparizione del
contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione
dell’accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di
differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione
indicata nell’invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro
tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle
comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato
e dell’esito negativo del procedimento di accertamento, viene dato atto in un
succinto verbale, compilato dall’incaricato del procedimento.
Art. 7 - Atto di
accertamento con adesione
1. L’accertamento con adesione è
redatto con atto scritto, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e
dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell’atto suddetto sono indicati
gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con
richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior
tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
Art. 8 -
Perfezionamento della definizione
1. La definizione dell’accertamento
si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di
accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate
nell’atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto
versamento, il contribuente fa pervenire all’ufficio comunale la quietanza
dell’eseguito pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento di tale
quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con
adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l’unica
forma possibile di riscossione è l’iscrizione a ruolo, l’Ufficio comunale
provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi)
risultanti dall’atto di accertamento con adesione, e la definizione si
considera così perfezionata.
4. A richiesta dell’interessato, e
qualora la somma dovuta sia superiore a
lire 5.000.000. milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari
importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro
20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi
legali.
5. Su richiesta dell’interessato in
caso di comprovate difficoltà economiche, si applica quanto previsto dall’art.
20 c. 2 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
Art. 9 -
Effetti della definizione
1. L’accertamento con adesione,
perfezionato come disposto nell’articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non
è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato
nel comma seguente.
2. L’intervenuta definizione non
esclude, tuttavia, l’esercizio della ulteriore attività accertativa
entro i termini previsti dall’articolo 14 del Regolamento generale delle
entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti
parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile
sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto
della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga
all’accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 20.000 Lire.
3. Qualora l’adesione sia conseguente
alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento
del perfezionamento della definizione.
Art. 10 -
Riduzione delle sanzioni
1. A seguito della definizione, le
sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al
tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con
l’avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non
proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con
adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della
possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone
avvertenza in calce all’avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui
al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è
operata d’ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L’infruttuoso esperimento del
tentativo dell’accertamento con adesione da parte del contribuente, nonché la
mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio,
all’accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
5. Sono parimenti escluse dalla
anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata o incompleta o tardiva
risposta a richieste o ad inviti di cui all’articolo 4, comma 2, formulati dal
Comune.
Art. 11 -
Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l’istituto dell’accertamento con
adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi
di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora
alla medesima ancora non sia decorso il termine per l’impugnazione.
2. L’istituto suddetto è pure
applicabile, su iniziativa dell’Ufficio comunale, con riferimento anche ai
periodi pregressi d’imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile
procedere all’accertamento.
3. E’ abrogata ogni altra
disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.
ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
OGGETTO:
Istanza di accertamento con adesione.
...l...
sottoscritt.
................................................................ nat.. a
................................ il ....................... e residente
a ....................................... in Via
..............................n. ......, Cod. fisc.
...............................................recapito telefonico
.........................................
(oppure)
Società
....................................................... con sede legale in
.............................................................................Via
...............................................n. ....... recapito telefonico
..........................Cod. fisc.
.....................................in persona del sottoscritto legale
rappresentante
...................................................................................................Cod.
fisc.
...........................................................
PREMESSO
*
che in data .........................., da parte di codesto Comune, è stato
notificato avviso di accertamento relativo al tributo
................................................. e per il periodo
....................., non preceduto dall’invito di cui all’art. ........ del
Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione:
-
che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale;
-
che il termine per l’impugnazione è ancora pendente;
PRESENTA
Istanza
di accertamento con adesione ex art. ...... del Regolamento predetto, affinché
codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente
istanza, voglia formulare l’invito a comparire per l’eventuale definizione in
contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.
(luogo
e data) ..............................................
(firma)