COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

AI TRIBUTI COMUNALI

DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE


INDICE

 

Articolo 1 : Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 : Ambito di applicazione dell’istituto

Articolo 3 : Attivazione del procedimento di definizione

Articolo 4 : Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio comunale

Articolo 5 : Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 6 : Effetti dell’invito a comparire

Articolo 7 : Atto di accertamento con adesione

Articolo 8 : Perfezionamento della definizione

Articolo 9 : Effetti della definizione

Articolo 10 : Riduzioni delle sanzioni

Articolo 11 : Norme finali e transitorie


REGOLAMENTOPER L’APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 

 

Art. 1  -  Oggetto e scopo del regolamento

 

            1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell’ordinamento del Comune dall’art.18 del Regolamento generale delle entrate tributarie.

 

Art. 2  Ambito di applicazione dell’istituto

 

            1.  L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l’adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

            2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

            3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. “di diritto” e tutte le fattispecie, nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

            4. L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

            5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di procedere ai sensi del regolamento generale delle entrate all’annullamento, in tutto o in parte, ovvero alla revoca, mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rilevatisi illegittimi o infondati.

 

Art. 3  -  Attivazione del procedimento di definizione

 

            1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

            a) a cura dell’Ufficio comunale, prima della notifica dell’avviso di accertamento;

            b) su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

 

Art. 4  -  Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio comunale

 

            1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l’indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento stesso con l’adesione.

            2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

            3. La partecipazione del contribuente al procedimento , anche se invitato, non costituisce l’obbligo, e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile. Anche l’attivazione del procedimento da parte dell’Ufficio comunale non è obbligatoria.

 

Art. 5  -  Procedimento ad iniziativa del contribuente

 

            1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui all’articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione  dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con A.R. o consegnandolo direttamente all’ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.

            2. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.

            3. La presentazione dell’istanza , purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto ai sensi dell’art. 2, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

            4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio anche telefonicamente o telematicamente  formula l’invito a comparire

 

Art. 6  -  Effetti dell’invito a comparire

 

            1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.

            2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

            3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del procedimento di accertamento, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall’incaricato del procedimento.

 

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

 

            1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

            2. Nell’atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

 

Art. 8  -  Perfezionamento della definizione

 

            1. La definizione dell’accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell’atto stesso.

 

            2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all’ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

            3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l’unica forma possibile di riscossione è l’iscrizione a ruolo, l’Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

            4. A richiesta dell’interessato, e qualora la somma dovuta  sia superiore a lire 5.000.000. milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

            5. Su richiesta dell’interessato in caso di comprovate difficoltà economiche, si applica quanto previsto dall’art. 20 c. 2 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

 

Art. 9  -  Effetti della definizione

 

            1. L’accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell’articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

            2. L’intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l’esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall’articolo 14 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all’accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno  20.000 Lire.

            3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

 

Art. 10  -  Riduzione delle sanzioni

 

            1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

            2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l’avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all’avviso di accertamento.

            3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d’ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

 

            4. L’infruttuoso esperimento del tentativo dell’accertamento con adesione da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all’accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui  al comma 2.

            5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all’articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

 

Art. 11  -  Norme finali e transitorie

 

            1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l’istituto dell’accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla medesima ancora non sia decorso il termine per l’impugnazione.

            2. L’istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell’Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d’imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all’accertamento.

            3. E’ abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.


ALL’UFFICIO TRIBUTI

DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

 

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

 

 

...l... sottoscritt. ................................................................ nat.. a  ................................ il ....................... e residente a ....................................... in Via ..............................n. ......, Cod. fisc. ...............................................recapito telefonico .........................................

 

(oppure)

 

Società ....................................................... con sede legale in .............................................................................Via ...............................................n. ....... recapito telefonico ..........................Cod. fisc. .....................................in persona del sottoscritto legale rappresentante ...................................................................................................Cod. fisc. ...........................................................

 

PREMESSO

 

* che in data .........................., da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo ................................................. e per il periodo ....................., non preceduto dall’invito di cui all’art. ........ del Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione:

 

- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

 

- che il termine per l’impugnazione è ancora pendente;

 

PRESENTA

 

Istanza di accertamento con adesione ex art. ...... del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l’invito a comparire per l’eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

 

(luogo e data) ..............................................

                                                                                 (firma)