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A V V I S O La disciplina delle terre e rocce da scavo, introdotta dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e poi ampliamente rivista con il d.lgs. n. 152/2006, è stata ulteriormente riformulata in sede di "correttivo", infatti l'art. 2, comma 23, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ultreriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (Supplemento Ordinario, n. 24, alla Gazzetta Ufficiale, n. 24, di martedì, 29 gennaio 2008) ha modificato l'art. 186 (terre e rocce da scavo) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". 1. ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti elencati al comma 1 dell’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un (1) anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.);
2. per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, gli interessati possono procedere al completamento, comunicando, entro novanta (90) giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti al comma 1, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi di deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L’autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni, senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di permesso di costruire o di D.I.A. In considerazione di quanto sopra esposto si precisa che è disponibile sul Sito Internet del Comune di Pavullo nel Frignano il modello di dichiarazione (comprensivo dell’elenco dei principali allegati) da presentare in materia di terre e rocce da scavo nonché la nuova versione, adeguata alla normativa, della “Relazione Tecnica” inserita nei relativi al Permesso di costruire e della “Relazione di Asseveramento” inserita nei modelli relativi alla D.I.A.
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