
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)
REGOLAMENTO EDILIZIO
(Legge
Regionale n˚ 33/1990 modificata e integrata)
PARTE PRIMA
COMPETENZE, PROCEDURE E
ADEMPIMENTI
Approvato
con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n.
78 del 20/07/2000 e
n.
84 del 07/09/2000
Parere
della Regione Emilia Romagna,
ai
sensi dell’art. 16, 1° comma, L.R. n. 33/90 e s.m.,
datato 18/12/2000.
Elaborazione
a cura del Gruppo di lavoro del Comune di
aderente
al Coordinamento per la formazione dei nuovi
Regolamenti
Edilizi Comunali
organizzato
dalla Lega delle Autonomie Locali dell'Emilia Romagna
con
la consulenza generale: prof. ing. Celestino Porrino.
Assessore
al Servizio Edilizia Privata:
Dott.
Romani Massimo
composto
da:
Dott.
Giovanelli Giampaolo
Dott.
Ing. Piacquadio Carlo Mario
Geom.
Guidicelli Fabrizio
Collaboratrice
Amministrativa Lavacchielli Daniela
SOMMARIO
I - COMPETENZE, PROCEDURE E
ADEMPIMENTI
Capitolo I. DELLE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 Oggetto del Regolamento
Edilizio Pag. 1
Art.
2 Contenuti e suddivisione della
materia Pag. 1
Art.
3 Competenze, procedure e
adempimenti Pag. 2
Art.
4 Applicazione delle definizioni
e dei parametri Pag. 2
Art.
5 Esigenze, requisiti e
prestazioni tecniche Pag. 2
Capitolo II. DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA
Art.
6 Definizione e compiti Pag. 4
Art.
7 Composizione e nomina Pag. 4
Art.
8 Funzionamento e pubblicità Pag. 5
Art.
9 Commissione Edilizia Integrata Pag. 7
Art. 10
Dichiarazione d'Indirizzi Pag. 7
Capitolo III. SPORTELLO
UNICO
Art. 11
Presentazione delle richieste Pag. 8
Capitolo IV. DEL
CERTIFICATO D’USO
Art. 12
Definizione e obbligatorietà Pag. 9
Art. 13
Richiesta Pag. 9
Art. 14
Rilascio e validità Pag.
10
Capitolo V. DEL
PARERE PREVENTIVO
Art. 15
Definizione Pag.
11
Art. 16
Richiesta Pag.
11
Art. 17
Rilascio Pag.
12
Capitolo VI. DELLA
TITOLARITA’ ALLA RICHIESTA
Art. 18
Titolo abilitativo Pag.
13
Capitolo VII. DELLA
CONCESSIONE EDILIZIA
Art. 19
Opere sottoposte a concessione Pag.
14
Art. 20
Richiesta e documenti Pag.
14
Art. 21
Elaborati di progetto Pag.
16
Art. 22
Elaborati di progetto per interventi su edifici con
vincolo di tutela o inseriti in zone di tutela
ambientale Pag.
18
Art. 23
Elaborati di progetto per opere di tipo infrastrutturale Pag. 18
Art. 24
Presentazione della richiesta Pag.
19
Art. 25
Istruttoria dei progetti Pag.
19
Art. 26
Istruttoria delle richieste relative ad impianti produttivi
di beni e servizi. Pag.
21
Art. 27
Controllo su attività produttive caratterizzate da
significative interazioni con l'ambiente Pag.
21
Art. 28
Rilascio e ritiro Pag.
22
Art. 29
Procedimento sostitutivo Pag.
23
Art. 30
Decadenza e Annullamento Pag.
23
Art. 31
Concessione edilizia in deroga Pag.
24
Art. 32
Pubblicità e responsabilità Pag.
24
Art. 33
Trasferimento e Voltura Pag.
25
Art. 34
Contributo di concessione afferente agli oneri di
urbanizzazione Pag.
25
Art. 35
Contributo di concessione afferente al costo di
costruzione Pag.
25
Capitolo VIII. DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI
Art. 36
Procedimento semplificativo mediante conferenza dei servizi Pag. 26
Capitolo IX. DELLE
AUTORIZZAZIONI
Art. 37
Opere soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi
della L. n° 457/1978 Pag.
28
Art. 38
Opere soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi
della L. n° 122/1989 Pag.
28
Art. 39
Altre opere soggette ad autorizzazione Pag.
29
Art. 40
Richiesta e documentazione Pag.
29
Art. 41
Procedimento Pag.
30
Art. 42
Opere urgenti Pag.
31
Art. 43
Ripristino dello stato dei luoghi Pag.
31
Capitolo X. DELL’ASSEVERAZIONE
Art. 44
Opere soggette ad asseverazione con dichiarazione
di inizio attività Pag.
32
Art. 45
Presentazione Pag.
32
Art. 46
Controlli Pag.
33
Art. 47
Opere interne ai sensi dell'art. 26 della Legge 47/85 Pag. 34
Capitolo XI. DELLE
OPERE COMUNALI
Art. 48
Opere pubbliche di competenza comunale Pag.
36
Capitolo XII. DELL'ESECUZIONE
DELLE OPERE
Art. 49
Comunicazione di inizio lavori Pag.
37
Art. 50
Allineamenti Pag.
37
Art. 51
Vigilanza durante l’esecuzione delle opere Pag. 37
Art. 52
Conduzione del cantiere e pubblica incolumità Pag. 38
Art. 53
Ritrovamenti archeologici Pag.
39
Capitolo XIII. DELLE
VARIANTI
Art. 54
Varianti a concessioni e autorizzazioni Pag.
40
Art. 55
Varianti in corso d'opera ai sensi dell'Art. 15
della L. n˚ 47/1985 Pag.
40
Capitolo XIV. DELLA
CONCLUSIONE DELLE OPERE
Art. 56
Proroga del termine di fine lavori Pag.
42
Art. 57
Scheda tecnica descrittiva Pag.
42
Art. 58
Comunicazione di fine lavori Pag.
43
Art. 59
Certificato di collaudo per impianti produttivi Pag. 44
Art. 60
Verifica di conformità dell'opera eseguita Pag. 44
Art. 61
Tolleranza esecutiva nelle misurazioni Pag.
45
Art. 62
Rilascio del certificato di conformità edilizia Pag. 45
Art. 63
Verifiche analitiche a campione Pag.
45
Art. 64
Elenco dei tecnici verificatori Pag.
46
Capitolo XV. DELLA
SICUREZZA, IGIENE E DECORO DEI LUOGHI
Art. 65
Numeri civici Pag.
47
Art. 66
Cartelli ed apparecchi di pubblico interesse Pag. 47
Art. 67
Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici Pag. 47
Art. 68
Manutenzione delle aree e delle costruzioni Pag. 48
Art. 69
Dichiarazione di inabitabilità Pag.
48
Art. 70
Utilizzazione abusiva Pag.
48
Art. 71
Certificato di collaudo per impianti produttivi Pag. 49
Art. 72
Abusi edilizi di minore entità Pag.
49
Art. 73
Sanzioni Pag.
50
Capitolo XVI. DELLE
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74
Richiesta in sanatoria Pag.
51
Art. 75
Progetti e programmi per settori specifici Pag. 51
Art. 76
Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti
disposizioni Pag.
52
Art. 77
Validità ed efficacia Pag.
52
Art. 78
Adeguamenti periodici Pag.
52
Art. 79
Riferimento normativo generale Pag.
53
Art. 80
Entrata in vigore Pag.
53
I - COMPETENZE, PROCEDURE
E ADEMPIMENTI
Capitolo
I
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento Edilizio
1.
Il Regolamento Edilizio, di seguito indicato in via breve con R.E., ha per
oggetto gli interventi edilizi, cioè le opere edilizie nonché le procedure di
intervento necessarie per realizzarle. Esso si applica all’intero territorio
comunale, ai sensi della L.R. n° 33/1990 modificata ed integrata.
2. Ai fini dell'applicazione del R.E.:
- opera edilizia è il risultato stabile
di un’attività di costruzione e/o di modificazione fisica e/o funzionale relativa
a qualsiasi immobile (area e/o edificio e/o infrastruttura);
-
procedura di intervento è la successione di operazioni, tra loro correlate
temporalmente ed organizzativamente, finalizzata alla costruzione e/o
modificazione fisica e/o funzionale dell’immobile (area e/o edificio e/o
infrastruttura).
3.
Chiunque abbia titolo ad effettuare opere edilizie, siano esse relative a nuove
costruzioni o a costruzioni esistenti, deve attenersi alle prescrizioni del
R.E.; fatta salva comunque l'osservanza degli strumenti urbanistici vigenti e
della legislazione di settore statale e regionale, nonché le norme del Codice
Civile.
Art. 2
Contenuti e suddivisione della materia
1.
Il R.E. contiene le norme edilizie comunali riguardanti le attività di
costruzione e di modificazione fisica e funzionale degli immobili, compresi le
norme igieniche ed ambientali di interesse edilizio ed i requisiti tecnici ed
architettonici degli edifici e degli spazi esterni.
2. Tutta la materia del R.E. è suddivisa
in tre parti distinte:
Parte I. - Competenze, procedure e
adempimenti,
Parte II. - Definizioni, parametri e
interventi,
Parte III. - Requisiti tecnici delle
opere edilizie.
3. Al R.E. si accompagna, costituendone
parte integrante, l’Allegato A: dichiarazione d’indirizzi della Commissione
Edilizia ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento edilizio.
4.
Con separato regolamento, ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 267/2000, vengono
disciplinati l’esercizio delle funzioni e la partecipazione in materia di
accordi di programma, di programmi integrati d’intervento e di programmi di
recupero urbano.
Art. 3
Competenze, procedure e adempimenti
1.
Il R.E., Parte I, disciplina i procedimenti abilitativi all’attività
edilizia, la composizione ed il
funzionamento della Commissione Edilizia, il processo di esecuzione delle opere
e le attività di verifica della loro conformità edilizia.
Art. 4
Applicazione delle definizioni e dei
parametri
1.
Nell’applicazione del R.E., la valutazione, il controllo e la verifica dei
progetti, degli interventi e delle opere edilizie, si effettua con riferimento
alle definizioni degli interventi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute
nella Parte II del R.E. stesso.
2.
Analogamente l’Amministrazione comunale farà ricorso alle medesime definizioni
nello svolgimento di ogni altra operazione tecnico-amministrativa di sua
competenza, salva diversa esplicita disposizione, e salvo quanto contenuto
nella norma transitoria del R.E..
Art. 5
Esigenze, requisiti e prestazioni
tecniche
1.
Tutte le opere edilizie, per le diverse categorie di appartenenza, devono
rispondere a requisiti tecnici oggettivi e misurabili, stabiliti dal R.E., in
riferimento alle diverse esigenze riconosciute per le opere stesse,
prescindendo dalle modalità di esercizio delle attività ivi insediate o
insediabili.
2.
I requisiti di cui al comma precedente sono tutti contenuti nella Parte III,
Requisiti tecnici delle opere edilizie. Detti requisiti risultano suddivisi in
due categorie: requisiti cogenti e requisiti raccomandati.
3.
Sono definiti cogenti i requisiti obbligatori, nell'ambito del rispettivo campo
d'applicazione, per le diverse categorie di opere, in quanto essenziali per la
resistenza, la sicurezza, l'igiene ambientale, la fruibilità, l'accessibilità,
la protezione dal rumore, il risparmio energetico, la durevolezza, la qualità
morfologica e la gestione delle opere.
4.
Sono definiti raccomandati i requisiti che, pur ritenuti importanti ai fini
sopra menzionati, non sono resi obbligatori dal R.E., e quindi non condizionano
l'approvazione dei progetti e la certificazione della conformità edilizia delle
opere.
5. Nella Parte III, il R.E. fornisce la
classificazione dei requisiti precisando, a seconda del tipo e della
destinazione dell'immobile:
- gli obiettivi per la progettazione
degli interventi, in termini di: esigenze da soddisfare, definizione dei
requisiti, campi di applicazione;
-
le prestazioni richieste agli interventi, in termini di: livelli di
prestazione, metodi di verifica, eventuali prove sperimentali.
6.
Ai fini della legittimità dei titoli abilitanti alle trasformazioni, deve
essere garantito il soddisfacimento dei requisiti cogenti, qualora le relative
specifiche di prestazione indichino un livello minimo, ovvero facciano
riferimento a norme vigenti, pertinenti allo specifico intervento. In caso
contrario, le indicazioni contenute nella proposizione esigenziale del
requisito, saranno utilizzate quale riferimento metodologico ed obiettivo di
progettazione, senza che ciò imponga livelli di soddisfacimento e metodi di
verifica del requisito stesso.
7.
Nei casi di interventi edilizi sull'esistente possono essere previsti livelli
di prestazione di contenuti, comunque finalizzati al miglioramento
dell'esistente; quando riguardano solo una porzione (un sottosistema ambientale
o una componente tecnologica) di un’unità edilizia o immobiliare, le norme
prestazionali del R.E. si applicano solo alla parte che è oggetto di
intervento, fatte salve le ulteriori esigenze di adeguamento strettamente
correlate.
Capitolo
II
DELLA COMMISSIONE
EDILIZIA
Art. 6
Definizione e compiti
1.
La Commissione Edilizia è organo consultivo del Comune nel campo urbanistico ed
edilizio. Nel R.E., essa è indicata, in via breve, con C.E..
2.
Nel campo urbanistico, la C.E. esprime il suo parere sugli aspetti inerenti gli
obiettivi e gli indirizzi di qualità architettonica e paesistico - ambientale,
riguardanti:
a)
strumenti urbanistici generali e loro varianti;
b)
strumenti urbanistici attuativi e loro varianti;
c)
regolamento edilizio e sue modificazioni.
3.
Nel campo edilizio, in generale, essa esprime il parere sugli aspetti formali
(compositivi ed estetici) dei progetti delle opere edilizie e del loro
inserimento nel contesto urbano ed ambientale. Detto parere è in ogni caso finalizzato
al riconoscimento della qualità architettonica delle opere, secondo indirizzi
predeterminati.
4.
Sono sottoposte al parere della C.E. le opere edilizie per le quali il R.E.
prevede la procedura della concessione edilizia, ad esclusione di:
a)
varianti non sostanziali, anche esterne, a concessioni edilizie già rilasciate
che non incidano sulla tipologia e/o morfologia dell'edificio e/o delle opere;
b)
cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari non connessi a
trasformazioni fisiche o connessi a trasformazioni fisiche limitate ad opere
interne o piccole variazioni prospettiche;
c)
piccole variazioni prospettiche ed alle coperture,
qualora
detti interventi non riguardino immobili soggetti a categoria di intervento di
Tipo "A1" e "A2" di cui all'art. 36 della Legge Regionale
47/78 e successive modificazioni o vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999.
Il
Responsabile del procedimento ha facoltà di sottoporre al parere della C.E.
altri tipi di opere che riguardino immobili vincolati o tutelati, o comportino
comunque valutazioni di ordine urbanistico, architettonico o
paesistico-ambientale.
Art. 7
Composizione e nomina
1.
La C.E. è nominata dalla Giunta Comunale, preferibilmente all'inizio del
mandato amministrativo, ed è composta:
a) dal Sindaco, o suo delegato, in qualità di
Presidente;
b) da quattro componenti, rappresentativi delle
categorie professionali della progettazione, scelti su terne di esperti
qualificati proposte in base al loro curriculum professionale, dagli Ordini o
Collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o periti
edili, e degli agronomi (oppure dei geologi quando prevalgano le problematiche
idrogeologiche o di sismicità della zona);
c) da quattro componenti
scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti
qualificati in urbanistica, storia dell'architettura, beni culturali e tutela
dell'ambiente.
2.
La C.E. dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili una
sola volta. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n.
444/1994, modificata ed integrata, in materia di disciplina della proroga degli
Organi Amministrativi.
3.
I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati
motivi, decadono dalla carica.
4.
Non possono far parte della C.E. i rappresentanti di Organi o Istituzioni non
comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo
sull'opera da esaminare.
5.
In caso di cessazione o decadenza di componenti della C.E., la Giunta Comunale
dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le modalità
sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della C.E. stessa.
6.
Segretario della C.E., senza diritto di voto, è un Operatore del Settore
designato dal Servizio stesso. Potrà essere presente ai lavori della C.E. il
Tecnico che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare.
7.
Il Comune stabilisce l'indennità spettante ai componenti eletti della C.E., con
apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
Art. 8
Funzionamento e pubblicità
1.
La C.E. si riunisce nella Sede Comunale. La convocazione è comunicata per
iscritto dal Presidente, con l'elenco dei progetti da esaminare, ed è resa nota
al pubblico.
2.
Le adunanze sono valide, in prima convocazione, se intervengono più della metà
dei componenti, tra cui il Presidente; in seconda convocazione, la quale deve
essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, se intervengono tre
componenti, tra cui il Presidente.
3.
La C.E. esprime sui progetti:
a)
parere favorevole;
b)
parere favorevole con prescrizioni architettoniche non sostanziali;
c)
parere contrario, motivato;
d)
parere preliminare condizionato all’acquisizione di ulteriori elementi
indispensabili per una valutazione esaustiva dell’intervento.
4.
E' valido il parere approvato a maggioranza dei componenti presenti; in caso di
parità il voto del Presidente determina la valutazione.
5. La Commissione Edilizia, qualora lo
ritenga necessario per l’espressione del parere, può procedere ad un supplemento
di istruttoria per i seguenti motivi:
a) convocazione del progettista nel corso
della riunione della C.E., per chiarimenti relativi
agli elaborati presentati;
b) necessità di sopralluogo.
Il
progettista può chiedere di essere sentito dalla C.E., la quale decide in
merito a maggioranza.
6.
Trascorsi 60 giorni dalla data in cui il progetto è stato posto per la prima
volta all’ordine del giorno, il responsabile del procedimento può procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere della C.E., precisandone la
mancanza.
7.
Qualora debba richiedere informazioni integrative, il termine ricomincia a
decorrere per una sola volta, dalla ricezione delle stesse.
8.
I componenti della C.E. non possono presenziare all'esame dei progetti da essi
elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati.
9.
Delle adunanze della C.E. viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal
Segretario e da almeno un componente eletto, che riporta i pareri espressi sui
singoli progetti posti all’ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone
sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione Edilizia
il .............", completata dalla vidimazione del Presidente.
10.
I pareri della C.E. sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi
elenchi da pubblicare per quindici giorni.
11.
Nei casi previsti dal presente articolo, nei quali la C.E. formuli un parere
“preliminare” o “favorevole con prescrizione”, può essere richiesto all’interno
del parere stesso, un riesame del progetto, integrato e completato in base ai
rilievi, prescrizioni e osservazioni formulate.
Art. 9
Commissione Edilizia Integrata
1.
La C.E., integrata con le modalità indicate all'Art. 11 della L. n. 247/1974,
si esprime sugli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale carico
dello Stato o della Regione sostituendo ogni altro parere e nulla-osta
obbligatorio.
2.
Sono validi i pareri espressi dalla C.E. integrata quando ricorrono le
condizioni generali per il suo funzionamento e pubblicità, e vi sia la presenza
di due dei rappresentanti degli Enti interessati, nel caso di cui al secondo
comma.
3.
Qualora, in sede di C.E. integrata ai sensi dell'art. 11 della L. 247/1974, i
rappresentanti degli Enti interessati non esprimano parere favorevole, il
termine per provvedere sulla richiesta di concessione edilizia è sospeso per 45
giorni; successivamente, in assenza di motivato parere negativo, il
Responsabile del Settore provvede.
Art. 10
Dichiarazione d'Indirizzi
1.
Entro 120 giorni dal suo insediamento, e con una maggioranza di almeno 2/3 dei
Componenti, la C.E. elabora un documento contenente la "Dichiarazione
d'Indirizzi".
2.
La Dichiarazione d'Indirizzi elaborata dalla C.E. è sottoposta all'approvazione
del Consiglio Comunale; successivamente a tale approvazione, essa viene a
costituire l'allegato "A" del R.E.
3.
Nell'esame dei progetti, la C.E. esprime le proprie valutazioni sulla base
della loro riconosciuta rispondenza alla Dichiarazione d'Indirizzi, che
costituiscono l'Allegato "A" del R.E..
Capitolo
III
SPORTELLO
UNICO
Art. 11
Presentazione delle richieste
1.
Tutte le richieste e le dichiarazioni attinenti la realizzazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tanto che siano rivolte al
Responsabile del Settore o ad altro Organo o Ufficio del Comune, quanto che
siano rivolte ad altro Ente esterno al Comune, sono presentate, dall'avente
titolo, allo Sportello Unico del Comune, istituito ai sensi dell'Art. 3 del
D.P.R. n. 447/1998.
2.
Le richieste riguardanti atti abilitativi per la cui istruttoria e rilascio
sono necessari anche pareri tecnici, nulla-osta o autorizzazioni da parte di
Enti esterni al Comune, devono sempre essere accompagnate dalle relative
richieste di parere tecnici, nulla-osta o autorizzazioni rivolte agli stessi
Enti competenti, e formulate con le modalità e gli allegati da questi
richiesti; fermo restando che lo Sportello Unico provvede a trasmettere dette
richieste agli Enti di cui trattasi, ed a intrattenere con questi i rapporti
necessari durante lo svolgimento dell'iter procedurale, fino alla
determinazione sul provvedimento conclusivo.
3.
All'atto della richiesta, lo Sportello Unico effettua un immediato riscontro
della sua regolarità e della completezza degli atti e della documentazione
allegata, come pure di quella dei relativi elaborati di progetto, indicati dal
R.E. per il tipo di richiesta di cui trattasi. La mancanza o l'irregolarità di
documenti e/o elaborati, comporta la irricevibilità della richiesta, che viene
restituita, così che non si dà avvio al procedimento.
4.
All'atto della richiesta, regolarmente ricevibile, lo Sportello Unico comunica
al richiedente il nominativo del Responsabile del procedimento, nonché il
numero del protocollo assegnato.
5.
Per lo svolgimento di specifiche fasi e attività istruttorie, in relazione ai
rapporti con gli Enti esterni, lo Sportello Unico può anche stabilire apposite
convenzioni con strutture pubbliche qualificate.
6.
Con deliberazione dell'Organo comunale competente, è stabilita l'entità delle
spese o diritti a carico del Richiedente in relazione ai procedimenti
effettuati dallo Sportello Unico.