COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

 (Provincia di Modena)

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  EDILIZIO

 

(Legge Regionale n˚ 33/1990 modificata e integrata)

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA

 

COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 78 del 20/07/2000 e

n. 84 del 07/09/2000

Parere della Regione Emilia Romagna,

ai sensi dell’art. 16, 1° comma, L.R. n. 33/90 e s.m.,

datato 18/12/2000.

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione a cura del Gruppo di lavoro del Comune di

Pavullo nel Frignano

aderente al Coordinamento per la formazione dei nuovi

Regolamenti Edilizi Comunali

organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali dell'Emilia Romagna

con la consulenza generale: prof. ing. Celestino Porrino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessore al Servizio Edilizia Privata:

Dott. Romani Massimo

 

Gruppo di lavoro del Comune di Pavullo nel Frignano

composto da:

 

Dott. Giovanelli Giampaolo

Dott. Ing. Piacquadio Carlo Mario

Geom. Guidicelli Fabrizio

Collaboratrice Amministrativa Lavacchielli Daniela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO

 

I - COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI

 

Capitolo I. DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.   1  Oggetto del Regolamento Edilizio                                                              Pag.   1

Art.   2  Contenuti e suddivisione della materia                                                       Pag.   1

Art.   3  Competenze, procedure e adempimenti                                                     Pag.   2

Art.   4  Applicazione delle definizioni e dei parametri                                             Pag.   2

Art.   5  Esigenze, requisiti e prestazioni tecniche                                                    Pag.   2

 

Capitolo II. DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

 

Art.   6  Definizione e compiti                                                                                 Pag.   4

Art.   7  Composizione e nomina                                                                            Pag.   4

Art.   8  Funzionamento e pubblicità                                                                       Pag.   5

Art.   9  Commissione Edilizia Integrata                                                                  Pag.   7

Art. 10  Dichiarazione d'Indirizzi                                                                            Pag.   7

 

Capitolo III. SPORTELLO UNICO

 

Art. 11  Presentazione delle richieste                                                                      Pag.   8

 

Capitolo IV. DEL CERTIFICATO D’USO

 

Art. 12  Definizione e obbligatorietà                                                                       Pag.   9

Art. 13  Richiesta                                                                                                  Pag.   9

Art. 14  Rilascio e validità                                                                                      Pag. 10

 

Capitolo V. DEL PARERE PREVENTIVO

 

Art. 15  Definizione                                                                                               Pag. 11

Art. 16  Richiesta                                                                                                  Pag. 11

Art. 17  Rilascio                                                                                                    Pag. 12

 

Capitolo VI. DELLA TITOLARITA’ ALLA RICHIESTA

 

Art. 18  Titolo abilitativo                                                                                        Pag. 13

 

Capitolo VII. DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

 

Art. 19  Opere sottoposte a concessione                                                               Pag. 14

Art. 20  Richiesta e documenti                                                                               Pag. 14

Art. 21  Elaborati di progetto                                                                                 Pag. 16

Art. 22  Elaborati di progetto per interventi su edifici con

            vincolo di tutela o inseriti in zone di tutela ambientale                                   Pag. 18

Art. 23  Elaborati di progetto per opere di tipo infrastrutturale                                Pag. 18

Art. 24  Presentazione della richiesta                                                                      Pag. 19

Art. 25  Istruttoria dei progetti                                                                               Pag. 19

Art. 26  Istruttoria delle richieste relative ad impianti produttivi

            di beni e servizi.                                                                                         Pag. 21

Art. 27  Controllo su attività produttive caratterizzate da

             significative interazioni con l'ambiente                                                        Pag. 21

Art. 28  Rilascio e ritiro                                                                                         Pag. 22

Art. 29  Procedimento sostitutivo                                                                           Pag. 23

Art. 30  Decadenza e Annullamento                                                                       Pag. 23

Art. 31  Concessione edilizia in deroga                                                                   Pag. 24

Art. 32  Pubblicità e responsabilità                                                                         Pag. 24

Art. 33  Trasferimento e Voltura                                                                            Pag. 25

Art. 34  Contributo di concessione afferente agli oneri di

            urbanizzazione                                                                                           Pag. 25

Art. 35  Contributo di concessione afferente al costo di

             costruzione                                                                                               Pag. 25    

 

 

Capitolo VIII. DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

 

Art. 36  Procedimento semplificativo mediante conferenza dei servizi                      Pag. 26

 

 

Capitolo IX. DELLE AUTORIZZAZIONI

 

Art. 37  Opere soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi

             della L. n° 457/1978                                                                                Pag. 28

Art. 38  Opere soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi

             della L. n° 122/1989                                                                                Pag. 28

Art. 39  Altre opere soggette ad autorizzazione                                                      Pag. 29

Art. 40  Richiesta e documentazione                                                                      Pag. 29

Art. 41  Procedimento                                                                                           Pag. 30

Art. 42  Opere urgenti                                                                                           Pag. 31

Art. 43  Ripristino dello stato dei luoghi                                                                  Pag. 31

 

Capitolo X. DELL’ASSEVERAZIONE

 

Art. 44  Opere soggette ad asseverazione con dichiarazione

             di inizio attività                                                                                          Pag. 32

Art. 45  Presentazione                                                                                           Pag. 32

Art. 46  Controlli                                                                                                   Pag. 33

Art. 47  Opere interne ai sensi dell'art. 26 della Legge 47/85                                  Pag. 34

 

Capitolo XI. DELLE OPERE COMUNALI

 

Art. 48  Opere pubbliche di competenza comunale                                                 Pag. 36

 

Capitolo XII. DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

 

Art. 49  Comunicazione di inizio lavori                                                                   Pag. 37

Art. 50  Allineamenti                                                                                              Pag. 37

Art. 51  Vigilanza durante l’esecuzione delle opere                                                 Pag. 37

Art. 52  Conduzione del cantiere e pubblica incolumità                                           Pag. 38

Art. 53  Ritrovamenti archeologici                                                                          Pag. 39

 

Capitolo XIII. DELLE VARIANTI

 

Art. 54  Varianti a concessioni e autorizzazioni                                                       Pag. 40

Art. 55  Varianti in corso d'opera ai sensi dell'Art. 15

             della L. n˚ 47/1985                                                                                   Pag. 40

 

Capitolo XIV. DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERE

 

Art. 56  Proroga del termine di fine lavori                                                               Pag. 42

Art. 57  Scheda tecnica descrittiva                                                                         Pag. 42

Art. 58  Comunicazione di fine lavori                                                                      Pag. 43

Art. 59  Certificato di collaudo per impianti produttivi                                             Pag. 44

Art. 60  Verifica di conformità dell'opera eseguita                                                   Pag. 44

Art. 61  Tolleranza esecutiva nelle misurazioni                                                        Pag. 45

Art. 62  Rilascio del certificato di conformità edilizia                                               Pag. 45

Art. 63  Verifiche analitiche a campione                                                                 Pag. 45

Art. 64  Elenco dei tecnici verificatori                                                                     Pag. 46

 

Capitolo XV. DELLA SICUREZZA, IGIENE E DECORO DEI LUOGHI

 

Art. 65  Numeri civici                                                                                            Pag. 47

Art. 66  Cartelli ed apparecchi di pubblico interesse                                               Pag. 47

Art. 67  Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici                               Pag. 47

Art. 68  Manutenzione delle aree e delle costruzioni                                                Pag. 48

Art. 69  Dichiarazione di inabitabilità                                                                      Pag. 48

Art. 70  Utilizzazione abusiva                                                                                 Pag. 48

Art. 71  Certificato di collaudo per impianti produttivi                                             Pag. 49

Art. 72  Abusi edilizi di minore entità                                                                      Pag. 49

Art. 73  Sanzioni                                                                                                   Pag. 50

 

Capitolo XVI. DELLE DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 74  Richiesta in sanatoria                                                                                Pag. 51

Art. 75  Progetti e programmi per settori specifici                                                   Pag. 51

Art. 76  Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti

            disposizioni                                                                                                Pag. 52

Art. 77  Validità ed efficacia                                                                                  Pag. 52

Art. 78  Adeguamenti periodici                                                                              Pag. 52

Art. 79  Riferimento normativo generale                                                                 Pag. 53

Art. 80  Entrata in vigore                                                                                       Pag. 53

 


I - COMPETENZE,  PROCEDURE  E  ADEMPIMENTI

 

 

 

 

Capitolo I

DELLE  DISPOSIZIONI  GENERALI

 

 

 

 

 

Art. 1

Oggetto del Regolamento Edilizio

 

 

1. Il Regolamento Edilizio, di seguito indicato in via breve con R.E., ha per oggetto gli interventi edilizi, cioè le opere edilizie nonché le procedure di intervento necessarie per realizzarle. Esso si applica all’intero territorio comunale, ai sensi della L.R. n° 33/1990 modificata ed integrata.

 

2. Ai fini dell'applicazione del R.E.:

- opera edilizia è il risultato stabile di un’attività di costruzione e/o di modificazione fisica e/o funzionale relativa a qualsiasi immobile (area e/o edificio e/o infrastruttura);

- procedura di intervento è la successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente ed organizzativamente, finalizzata alla costruzione e/o modificazione fisica e/o funzionale dell’immobile (area e/o edificio e/o infrastruttura).

 

3. Chiunque abbia titolo ad effettuare opere edilizie, siano esse relative a nuove costruzioni o a costruzioni esistenti, deve attenersi alle prescrizioni del R.E.; fatta salva comunque l'osservanza degli strumenti urbanistici vigenti e della legislazione di settore statale e regionale, nonché le norme del Codice Civile.

 

 

 

Art. 2

Contenuti e suddivisione della materia

 

 

1. Il R.E. contiene le norme edilizie comunali riguardanti le attività di costruzione e di modificazione fisica e funzionale degli immobili, compresi le norme igieniche ed ambientali di interesse edilizio ed i requisiti tecnici ed architettonici degli edifici e degli spazi esterni.

 

2. Tutta la materia del R.E. è suddivisa in tre parti distinte:

Parte I. - Competenze, procedure e adempimenti,

Parte II. - Definizioni, parametri e interventi,

Parte III. - Requisiti tecnici delle opere edilizie.

 

3. Al R.E. si accompagna, costituendone parte integrante, l’Allegato A: dichiarazione d’indirizzi della Commissione Edilizia ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento edilizio.

 

4. Con separato regolamento, ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 267/2000, vengono disciplinati l’esercizio delle funzioni e la partecipazione in materia di accordi di programma, di programmi integrati d’intervento e di programmi di recupero urbano.

 

 

 

Art. 3

Competenze, procedure e adempimenti

 

 

1. Il R.E., Parte I, disciplina i procedimenti abilitativi all’attività edilizia,  la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia, il processo di esecuzione delle opere e le attività di verifica della loro conformità edilizia.

 

 

 

Art. 4

Applicazione delle definizioni e dei parametri

 

 

1. Nell’applicazione del R.E., la valutazione, il controllo e la verifica dei progetti, degli interventi e delle opere edilizie, si effettua con riferimento alle definizioni degli interventi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute nella Parte II del R.E. stesso.

 

2. Analogamente l’Amministrazione comunale farà ricorso alle medesime definizioni nello svolgimento di ogni altra operazione tecnico-amministrativa di sua competenza, salva diversa esplicita disposizione, e salvo quanto contenuto nella norma transitoria del R.E..

 

 

 

Art. 5

Esigenze, requisiti e prestazioni tecniche

 

 

1. Tutte le opere edilizie, per le diverse categorie di appartenenza, devono rispondere a requisiti tecnici oggettivi e misurabili, stabiliti dal R.E., in riferimento alle diverse esigenze riconosciute per le opere stesse, prescindendo dalle modalità di esercizio delle attività ivi insediate o insediabili.

 

2. I requisiti di cui al comma precedente sono tutti contenuti nella Parte III, Requisiti tecnici delle opere edilizie. Detti requisiti risultano suddivisi in due categorie: requisiti cogenti e requisiti raccomandati.

 

3. Sono definiti cogenti i requisiti obbligatori, nell'ambito del rispettivo campo d'applicazione, per le diverse categorie di opere, in quanto essenziali per la resistenza, la sicurezza, l'igiene ambientale, la fruibilità, l'accessibilità, la protezione dal rumore, il risparmio energetico, la durevolezza, la qualità morfologica e la gestione delle opere.

 

4. Sono definiti raccomandati i requisiti che, pur ritenuti importanti ai fini sopra menzionati, non sono resi obbligatori dal R.E., e quindi non condizionano l'approvazione dei progetti e la certificazione della conformità edilizia delle opere.

 

 

5. Nella Parte III, il R.E. fornisce la classificazione dei requisiti precisando, a seconda del tipo e della destinazione dell'immobile:

- gli obiettivi per la progettazione degli interventi, in termini di: esigenze da soddisfare, definizione dei requisiti, campi di applicazione;

- le prestazioni richieste agli interventi, in termini di: livelli di prestazione, metodi di verifica, eventuali prove sperimentali.

 

6. Ai fini della legittimità dei titoli abilitanti alle trasformazioni, deve essere garantito il soddisfacimento dei requisiti cogenti, qualora le relative specifiche di prestazione indichino un livello minimo, ovvero facciano riferimento a norme vigenti, pertinenti allo specifico intervento. In caso contrario, le indicazioni contenute nella proposizione esigenziale del requisito, saranno utilizzate quale riferimento metodologico ed obiettivo di progettazione, senza che ciò imponga livelli di soddisfacimento e metodi di verifica del requisito stesso.

 

7. Nei casi di interventi edilizi sull'esistente possono essere previsti livelli di prestazione di contenuti, comunque finalizzati al miglioramento dell'esistente; quando riguardano solo una porzione (un sottosistema ambientale o una componente tecnologica) di un’unità edilizia o immobiliare, le norme prestazionali del R.E. si applicano solo alla parte che è oggetto di intervento, fatte salve le ulteriori esigenze di adeguamento strettamente correlate.

 

 

 

Capitolo II

DELLA  COMMISSIONE  EDILIZIA

 

 

 

Art. 6

Definizione e compiti

 

 

1. La Commissione Edilizia è organo consultivo del Comune nel campo urbanistico ed edilizio. Nel R.E., essa è indicata, in via breve, con C.E..

 

2. Nel campo urbanistico, la C.E. esprime il suo parere sugli aspetti inerenti gli obiettivi e gli indirizzi di qualità architettonica e paesistico - ambientale, riguardanti:

a) strumenti urbanistici generali e loro varianti;

b) strumenti urbanistici attuativi e loro varianti;

c) regolamento edilizio e sue modificazioni.

 

3. Nel campo edilizio, in generale, essa esprime il parere sugli aspetti formali (compositivi ed estetici) dei progetti delle opere edilizie e del loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale. Detto parere è in ogni caso finalizzato al riconoscimento della qualità architettonica delle opere, secondo indirizzi predeterminati.

 

4. Sono sottoposte al parere della C.E. le opere edilizie per le quali il R.E. prevede la procedura della concessione edilizia, ad esclusione di:

a) varianti non sostanziali, anche esterne, a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sulla tipologia e/o morfologia dell'edificio e/o delle opere;

b) cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari non connessi a trasformazioni fisiche o connessi a trasformazioni fisiche limitate ad opere interne o piccole variazioni prospettiche;

c) piccole variazioni prospettiche ed alle coperture,

qualora detti interventi non riguardino immobili soggetti a categoria di intervento di Tipo "A1" e "A2" di cui all'art. 36 della Legge Regionale 47/78 e successive modificazioni o vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999.

Il Responsabile del procedimento ha facoltà di sottoporre al parere della C.E. altri tipi di opere che riguardino immobili vincolati o tutelati, o comportino comunque valutazioni di ordine urbanistico, architettonico o paesistico-ambientale.

 

 

 

Art. 7

Composizione e nomina

 

 

1. La C.E. è nominata dalla Giunta Comunale, preferibilmente all'inizio del mandato amministrativo, ed è composta:

a)   dal Sindaco, o suo delegato, in qualità di Presidente;

b)  da quattro componenti, rappresentativi delle categorie professionali della progettazione, scelti su terne di esperti qualificati proposte in base al loro curriculum professionale, dagli Ordini o Collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o periti edili, e degli agronomi (oppure dei geologi quando prevalgano le problematiche idrogeologiche o di sismicità della zona);

c) da quattro componenti scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti qualificati in urbanistica, storia dell'architettura, beni culturali e tutela dell'ambiente.

 

2. La C.E. dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 444/1994, modificata ed integrata, in materia di disciplina della proroga degli Organi Amministrativi.

 

3. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.

 

4. Non possono far parte della C.E. i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'opera da esaminare.

 

5. In caso di cessazione o decadenza di componenti della C.E., la Giunta Comunale dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della C.E. stessa.

 

6. Segretario della C.E., senza diritto di voto, è un Operatore del Settore designato dal Servizio stesso. Potrà essere presente ai lavori della C.E. il Tecnico che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare.

 

7. Il Comune stabilisce l'indennità spettante ai componenti eletti della C.E., con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

 

 

 

Art. 8

Funzionamento e pubblicità

 

 

1. La C.E. si riunisce nella Sede Comunale. La convocazione è comunicata per iscritto dal Presidente, con l'elenco dei progetti da esaminare, ed è resa nota al pubblico.

 

2. Le adunanze sono valide, in prima convocazione, se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente; in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, se intervengono tre componenti, tra cui il Presidente.

 

 

3. La C.E. esprime sui progetti:

a) parere favorevole;

b) parere favorevole con prescrizioni architettoniche non sostanziali;

c) parere contrario, motivato;

d) parere preliminare condizionato all’acquisizione di ulteriori elementi indispensabili per una valutazione esaustiva dell’intervento.

 

4. E' valido il parere approvato a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità il voto del Presidente determina la valutazione.

 

5. La Commissione Edilizia, qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi:

a)         convocazione del progettista nel corso della riunione della C.E., per chiarimenti           relativi agli elaborati presentati;

b)         necessità di sopralluogo.

 

Il progettista può chiedere di essere sentito dalla C.E., la quale decide in merito a maggioranza.

 

6. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui il progetto è stato posto per la prima volta all’ordine del giorno, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere della C.E., precisandone la mancanza.

 

7. Qualora debba richiedere informazioni integrative, il termine ricomincia a decorrere per una sola volta, dalla ricezione delle stesse.

 

8. I componenti della C.E. non possono presenziare all'esame dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati.

 

9. Delle adunanze della C.E. viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno un componente eletto, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione Edilizia il .............", completata dalla vidimazione del Presidente.

 

10. I pareri della C.E. sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare per quindici giorni.

 

11. Nei casi previsti dal presente articolo, nei quali la C.E. formuli un parere “preliminare” o “favorevole con prescrizione”, può essere richiesto all’interno del parere stesso, un riesame del progetto, integrato e completato in base ai rilievi, prescrizioni e osservazioni formulate.

 

 

 

Art. 9

Commissione Edilizia Integrata

 

 

1. La C.E., integrata con le modalità indicate all'Art. 11 della L. n. 247/1974, si esprime sugli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale carico dello Stato o della Regione sostituendo ogni altro parere e nulla-osta obbligatorio.

 

 

2. Sono validi i pareri espressi dalla C.E. integrata quando ricorrono le condizioni generali per il suo funzionamento e pubblicità, e vi sia la presenza di due dei rappresentanti degli Enti interessati, nel caso di cui al secondo comma.

 

3. Qualora, in sede di C.E. integrata ai sensi dell'art. 11 della L. 247/1974, i rappresentanti degli Enti interessati non esprimano parere favorevole, il termine per provvedere sulla richiesta di concessione edilizia è sospeso per 45 giorni; successivamente, in assenza di motivato parere negativo, il Responsabile del Settore provvede.

 

 

 

Art. 10

Dichiarazione d'Indirizzi

 

 

1. Entro 120 giorni dal suo insediamento, e con una maggioranza di almeno 2/3 dei Componenti, la C.E. elabora un documento contenente la "Dichiarazione d'Indirizzi".

 

2. La Dichiarazione d'Indirizzi elaborata dalla C.E. è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale; successivamente a tale approvazione, essa viene a costituire l'allegato "A" del R.E.

 

3. Nell'esame dei progetti, la C.E. esprime le proprie valutazioni sulla base della loro riconosciuta rispondenza alla Dichiarazione d'Indirizzi, che costituiscono l'Allegato "A" del R.E..

 

 

 

Capitolo III

SPORTELLO UNICO

 

 

 

Art. 11

Presentazione delle richieste

 

 

1. Tutte le richieste e le dichiarazioni attinenti la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tanto che siano rivolte al Responsabile del Settore o ad altro Organo o Ufficio del Comune, quanto che siano rivolte ad altro Ente esterno al Comune, sono presentate, dall'avente titolo, allo Sportello Unico del Comune, istituito ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n. 447/1998.

 

2. Le richieste riguardanti atti abilitativi per la cui istruttoria e rilascio sono necessari anche pareri tecnici, nulla-osta o autorizzazioni da parte di Enti esterni al Comune, devono sempre essere accompagnate dalle relative richieste di parere tecnici, nulla-osta o autorizzazioni rivolte agli stessi Enti competenti, e formulate con le modalità e gli allegati da questi richiesti; fermo restando che lo Sportello Unico provvede a trasmettere dette richieste agli Enti di cui trattasi, ed a intrattenere con questi i rapporti necessari durante lo svolgimento dell'iter procedurale, fino alla determinazione sul provvedimento conclusivo.

 

3. All'atto della richiesta, lo Sportello Unico effettua un immediato riscontro della sua regolarità e della completezza degli atti e della documentazione allegata, come pure di quella dei relativi elaborati di progetto, indicati dal R.E. per il tipo di richiesta di cui trattasi. La mancanza o l'irregolarità di documenti e/o elaborati, comporta la irricevibilità della richiesta, che viene restituita, così che non si dà avvio al procedimento.

 

4. All'atto della richiesta, regolarmente ricevibile, lo Sportello Unico comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del procedimento, nonché il numero del protocollo assegnato.

 

5. Per lo svolgimento di specifiche fasi e attività istruttorie, in relazione ai rapporti con gli Enti esterni, lo Sportello Unico può anche stabilire apposite convenzioni con strutture pubbliche qualificate.

 

6. Con deliberazione dell'Organo comunale competente, è stabilita l'entità delle spese o diritti a carico del Richiedente in relazione ai procedimenti effettuati dallo Sportello Unico.