
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)
REGOLAMENTO EDILIZIO
(Legge
Regionale n˚ 33/1990 modificata e integrata)
PARTE SECONDA
DEFINIZIONI,
PARAMETRI E INTERVENTI
Approvato
con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n.
78 del 20/07/2000 e
n.
84 del 07/09/2000
Parere
della Regione Emilia Romagna,
ai
sensi dell’art. 16, 1° comma,L.R. n. 33/90 e s.m.,
datato
18/12/2000.
Elaborazione
a cura del Gruppo di lavoro del Comune di
Pavullo
nel Frignano
aderente
al Coordinamento per la formazione dei nuovi
Regolamenti
Edilizi Comunali
organizzato
dalla Lega delle Autonomie Locali dell'Emilia Romagna
con
la consulenza generale: prof. ing. Celestino Porrino.
Assessore al Servizio Edilizia Privata:
Dott. Romani Massimo
composto da:
Dott. Giovanelli Giampaolo
Dott. Ing. Piacquadio Carlo Mario
Geom. Guidicelli Fabrizio
Collaboratrice Amministrativa
Lavacchielli Daniela
SOMMARIO
II - DEFINIZIONI, PARAMETRI E
INTERVENTI
Art.
1 Centro abitato Pag. 1
Art.
2 Territorio urbanizzato Pag. 1
Art.
3 Comparto di intervento
unitario (CA) Pag. 1
Art.
4 Superficie territoriale (ST) Pag. 2
Art.
5 Superficie per opere di
urbanizzazione primaria (U1) Pag. 2
Art.
6 Superficie per opere di
urbanizzazione secondaria (U2) Pag. 3
Art.
7 Standards urbanistici Pag. 3
Art.
8 Superficie per opere di
urbanizzazione generale (UG) Pag. 3
Art.
9 Potenzialità edificatoria (PE) Pag. 4
Art. 10
Carico urbanistico (CU) Pag. 4
Art. 11
Categoria e classe catastale Pag. 4
Art. 12
Capacità insediativa (CI) Pag. 5
Art. 13
Superficie fondiaria (SF) Pag. 5
Art. 14
Superficie minima di intervento (SM) Pag. 5
Art. 15
Area dell'insediamento (AI) Pag. 6
Capitolo II. DEGLI
INTERVENTI URBANISTICI
Art. 16
Interventi urbanistici preventivi Pag. 7
Art. 17
Richiesta di intervento urbanistico Pag. 7
Art. 18
Perimetri dei comparti urbanistici di attuazione Pag. 8
Art. 19
Aree destinate agli standards urbanistici Pag. 8
Art. 20
Iniziativa dei proprietari Pag. 9
Art. 21
Inerzia dei proprietari Pag. 9
Art. 22
Analisi di impatto ambientale (A.I.A) Pag. 9
Art. 23
Studio di impatto ambientale (S.I.A.) Pag.
10
Art. 24
Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) Pag.
10
Art. 25
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) Pag.
10
Art. 26
Imprenditore agricolo a titolo principale Pag. 11
Capitolo III. DEI
PARAMETRI EDILIZI
Art. 27
Edificio, unità edilizia (UE) Pag.
12
Art. 28
Unità tipologica, tipo edilizio Pag.
12
Art. 29
Area di pertinenza Pag.
12
Art.
30 Area cortiliva Pag.
12
Art. 31
Edificio residenziale Pag.
13
Art. 32
Edificio unifamiliare Pag.
13
Art. 33
Unità immobiliare (UI) Pag.
13
Art. 34
Abitazione Pag.
13
Art. 35
Definizioni particolari Pag.
14
Art. 36
Superficie lorda (SL) Pag.
14
Art. 37
Superficie utile (SU) Pag.
14
Art. 38
Parti che non costituiscono superficie utile Pag. 15
Art. 39
Superficie principale (S.pr.) Pag.
15
Art. 40
Superficie accessoria (S.ac.) Pag.
16
Art. 41
Involucri leggeri rimovibili Pag.
16
Art. 42
Indice di utilizzazione territoriale (UT) Pag. 17
Art. 43
Indice di utilizzazione fondiaria (UF) Pag.
17
Art. 44
Volume lordo (VL) Pag.
17
Art. 45 Volume utile (VU) Pag.
17
Art. 46
Indice di densità territoriale (DT) Pag.
18
Art. 47
Indice di densità fondiaria (DF) Pag.
18
Art. 48
Superficie coperta (SC) Pag.
18
Art. 49
Rapporto di copertura (RC) Pag.
18
Art. 50
Superficie permeabile (SP) Pag.
18
Capitolo
IV. DELLE ALTEZZE E DELLE DISTANZE
Art. 51
Sagoma dell'edificio Pag.
20
Art. 52
Fronte dell'edificio Pag.
20
Art. 53
Aperture: luci e vedute Pag.
20
Art. 54
Parete finestrata Pag.
20
Art. 55
Pareti prospicienti Pag.
21
Art. 56
Altezza del fronte (AF) Pag.
21
Art. 57
Quota media del terreno Pag.
22
Art. 58
Piano di un edificio Pag.
22
Art. 59
Altezza interna di piano (AP) Pag.
23
Art. 60
Altezza interna del locale (AL) Pag.
23
Art. 61
Soppalco Pag.
23
Art. 62
Altezza di un edificio Pag.
24
Art. 63
Distanza di un edificio (D) Pag.
24
Art. 64
Indice di visuale libera (VL) Pag.
24
Art. 65
Misura della distanza Pag.
24
Art. 66
Distanza da un confine di proprietà (D1) Pag.
25
Art. 67
Distanza da un confine di zona (D2) Pag.
26
Art. 68
Distanza da un altro edificio (D3) Pag.
27
Art. 69
Riduzione delle distanze Pag.
28
Capitolo V. DEGLI
INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE
Art. 70
Manutenzione ordinaria (MO) Pag.
29
Art. 71
Manutenzione straordinaria (MS) Pag.
29
Capitolo VI. DEGLI
INTERVENTI EDILIZI DI RECUPERO PER
CONSERVAZIONE
Art. 72
Restauro Scientifico (R1) Pag.
31
Art. 73
Restauro e Risanamento conservativo (R2) Pag.
32
Art. 74
Ristrutturazione tipologica (R3) Pag.
32
Art. 75
Ripristino tipologico (R4) Pag.
33
Art. 76
Cambio della destinazione d'uso (R5) Pag.
34
Art. 77
Recupero per conservazione dei giardini e siti storici (R6) Pag. 35
Art. 78
Miglioramento e adeguamento antisismico (R7) Pag. 35
Art. 79
Ristrutturazione edilizia conservativa dell’involucro
esterno (R8) Pag.
36
Art. 80
Recupero abitativo sottotetto Pag.
37
Capitolo VII. DEGLI
INTERVENTI EDILIZI DI RECUPERO PER
TRASFORMAZIONE
Art. 81
Ristrutturazione edilizia (T1) Pag.
38
Art. 82
Ristrutturazione con ampliamento (T2) Pag.
38
Art. 83
Opere interne di adeguamento igienico-funzionale (T3) Pag. 39
Art. 84
Opere esterne di adeguamento estetico-architettonico (T4) Pag. 39
Art. 85
Eliminazione delle barriere architettoniche (T5) Pag. 40
Art. 86
Installazione di impianti tecnologici (T6) Pag. 40
Art. 87
Realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati (T7) Pag. 41
Art. 88
Ristrutturazione urbanistica (T8) Pag.
41
Art. 89
Demolizione e recupero del sedime (T9) Pag.
42
Capitolo VIII. DEGLI INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA
COSTRUZIONE
Art. 90
Demolizione e ricostruzione (C1) Pag.
43
Art. 91
Ampliamento di edificio esistente (C2) Pag.
43
Art. 92
Nuova costruzione (C3) Pag.
43
Art. 93
Attrezzatura del territorio (C4) Pag.
44
Art. 94
Modificazione del suolo (C5) Pag.
44
Art. 95
Depositi a cielo aperto (C6) Pag.
45
Art. 96
Costruzioni temporanee (C7) Pag.
45
Art. 97
Arredo urbano (C8) Pag.
46
Art. 98
Allestimento del verde (C9) Pag.
46
Art. 99
Campi per attività sportive e ricreative (C10) Pag. 46
Art.100 Recinzioni, passi carrai e rampe
(C11) Pag.
47
Art.101 Opere cimiteriali (C12) Pag.
48
Art.102 Distribuzione automatica di
carburante (C13) Pag.
48
Art.103 Demolizione di rottami (C14) Pag.
49
Art.104 Coltivazione di cave (C15) Pag.
49
Art.105 Campeggi (C16) Pag.
49
Art.106 Occupazione di suolo pubblico
(C17) Pag.
50
Art.107 Impianti di pubblicità o
propaganda (C18) Pag.
50
Capitolo
IX. DEI PARCHEGGI
Art.108 Parcheggi di urbanizzazione
primaria (P1) Pag.
51
Art.109 Parcheggi di urbanizzazione
secondaria (P2) Pag.
51
Art.110 Parcheggi e autorimesse di
pertinenza degli edifici (P3) Pag.
52
Capitolo X. DEGLI
USI URBANISTICI
Art.111 Usi residenziali (1) Pag.
53
Art.112 Usi sociali a livello di
quartiere (2) Pag.
53
Art.113 Usi terziari diffusi (3) Pag.
53
Art.114 Usi terziari specializzati (4) Pag.
54
Art.115 Usi produttivi urbani (5) Pag.
55
Art.116 Usi produttivi agricoli (6) Pag.
56
Art.117 Usi speciali (7) Pag.
57
II - DEFINIZIONI, PARAMETRI
E INTERVENTI
Capitolo
I
DEI PARAMETRI
URBANISTICI
Art. 1
Centro abitato
1. Il
perimetro di un centro abitato è quello che risulta delimitato dal Piano
Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, anche ai fini dell'applicazione del
D.P.R. n. 147/1993, in esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
2. In
assenza di tale delimitazione, ed ai fini del suo aggiornamento, per centro
abitato si intende un aggregato continuo di unità edilizie servite da strade
e/o altri spazi di uso pubblico. Il relativo perimetro è approvato con delibera
del Consiglio Comunale.
Art. 2
Territorio urbanizzato
1. Il
perimetro di un territorio urbanizzato è quello che risulta delimitato dal
P.R.G. vigente, anche ai fini dell'applicazione della L.R. n. 47/1978
modificata e integrata. Coincide con il “centro edificato” di cui all’Art. 18
della L. n. 865/1971.
2. In
assenza di tale delimitazione, ed ai fini del suo aggiornamento, per territorio
urbanizzato si intende un aggregato continuo di tutte le aree edificate
compresi i lotti interclusi e le relative aree di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale. Il relativo perimetro è approvato con delibera del
Consiglio Comunale.
Art. 3
Comparto di intervento unitario (CA)
1. Il
comparto di intervento unitario è la porzione di territorio destinata
all’attuazione di un intervento urbanistico preventivo, pubblico o privato.
Esso può comprendere, al suo interno, aree di diverse proprietà e con diverse
destinazioni d’uso, edificate e non.
2.
I comparti di intervento unitario CA debbono essere considerati unità minime di
intervento urbanistico. Per la loro attuazione, é sempre prescritta la
elaborazione e l’approvazione di un progetto completo ed unitario, salvo quanto
previsto dallo strumento urbanistico vigente.
3.
Sulla base del progetto approvato, i CA possono essere attuati per parti,
attraverso lotti funzionali, secondo un programma di attuazione approvato
contestualmente al progetto ed inserito quale parte integrante della
convenzione fra Comune e soggetto attuatore.
4. Il comparto di intervento unitario, in
generale, comprende, al suo interno:
-
la superficie
per opere di urbanizzazione primaria,
-
la
superficie per opere di urbanizzazione secondaria, (salvo quanto previsto dallo
strumento urbanistico vigente)
-
la
superficie fondiaria.
5. Inoltre, ove del caso, il comparto di
intervento unitario può comprendere, al suo interno:
-
la
superficie per opere di urbanizzazione generale,
-
la
superficie sottoposta a particolari vincoli di rispetto.
6.
Ai fini della sua attuazione, il comparto di intervento unitario è sempre
delimitato da un perimetro continuo, o da più perimetri continui individuanti
parti disgiunte.
Art. 4
Superficie territoriale (ST)
1. La
superficie territoriale ST è rappresentata dall'insieme della superficie
fondiaria e della superficie per opere di urbanizzazione primaria, compresi i
parcheggi e le aree per verde e servizi individuate nelle tavole di P.R.G.
all'interno del comparto di intervento, salva diversa specificazione grafica o
normativa. La ST si misura al netto delle strade esistenti a meno che le stesse
non rientrino nella classificazione di tipo E o F secondo la suddivisione in
zone del territorio comunale fatta dal P.R.G.
Art. 5
Superficie per opere di urbanizzazione
primaria (U1)
1. La
superficie per opere di urbanizzazione primaria U1 è la somma di tutte le
superfici complessivamente destinate alle diverse opere di urbanizzazione
primaria, e cioè alle opere necessarie per assicurare ad un’area edificabile
l’idoneità insediativa in senso tecnico.
2. Le opere di urbanizzazione
primaria sono:
a) le strade e gli spazi di sosta e
parcheggio;
b) le fognature e gli impianti di
depurazione;
c) il sistema di distribuzione
dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione
dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
e) la pubblica illuminazione;
f) il verde attrezzato.
3.
Per le definizioni in materia stradale si fa riferimento all’Art. 3 del D.Lg.
n° 285/1992.
4. Alla
superficie U1 si applica lo standard delle opere di urbanizzazione primaria.
Detta superficie resta vincolata ad uso pubblico, e come tale viene ceduta
gratuitamente al Comune; fatte salve, ove del caso, le possibilità di
monetizzazione sostitutiva ai sensi dell’Art. 46 della L.R. n˚47/1978
modificata e integrata, in attuazione del Piano del Servizi .
Art. 6
Superficie per opere di urbanizzazione
secondaria (U2)
1. La
superficie per opere di urbanizzazione secondaria U2 è la somma di tutte le
superfici destinate alle diverse opere di urbanizzazione secondaria, e cioè
alle opere necessarie per assicurare ad un’area edificabile l’idoneità
insediativa (residenziale o non) con funzione sociale.
2. Le opere di urbanizzazione
secondaria sono:
a)
gli asili nido e le scuole materne;
b)
le scuole dell'obbligo;
c)
i mercati di quartiere;
d)
le delegazioni comunali;
e)
le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
f)
i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
g)
gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
h)
i parcheggi pubblici.
3. Alla
superficie U2 si applica lo standard delle opere di urbanizzazione secondaria
relativo alle zone classificate di tipo F e G negli strumenti urbanistici.
Detta superficie resta vincolata ad uso pubblico, e come tale viene ceduta
gratuitamente al Comune nella misura corrispondente allo standard prescritto;
fatte salve, ove del caso, le possibilità di monetizzazione sostitutiva ai
sensi dell’Art. 46 della L.R. n˚ 47/1978 modificata e integrata, in
attuazione del Piano dei Servizi.
Art. 7
Standards urbanistici
1. Gli
standards urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi
pubblici necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
(U1) e secondaria (U2). Essi sono stabiliti, per i diversi tipi di insediamento
e di zona, dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi di legge.
Art. 8
Superficie per opere di urbanizzazione
generale (UG)
1.
La
superficie per opere di urbanizzazione generale UG è la somma di tutte le
superfici destinate ad infrastrutture ed attrezzature tecniche, funzionali e
sociali, che non sono al diretto servizio di uno specifico insediamento, ma
sono preordinate invece ad un’utilizzazione pubblica di carattere generale.
Art. 9
Potenzialità edificatoria (PE)
1. Si
definisce potenzialità edificatoria PE di un’area la quantità edilizia massima
- edificabile, trasformabile o conservabile - consentita dalla completa
applicazione dei parametri urbanistico-edilizi stabiliti per quell’area dagli
strumenti urbanistici vigenti. Essa può essere espressa in superficie o in
volume, definiti come nel R.E, oppure in altra corrispondente unità di misura definita
dagli strumenti urbanistici stessi.
2. La
completa applicazione dei parametri urbanistico-edilizi degli strumenti vigenti
su di un’area, ne esclude ogni ulteriore applicazione indipendentemente da
frazionamenti e passaggi di proprietà successivi.
3. Ai
fini del calcolo della PE di un’area, non vengono presi in considerazione i
frazionamenti che determinino una PE maggiore di quella consentita dalle norme
degli strumenti urbanistici vigenti al momento del frazionamento stesso, o
comunque che siano stati effettuati in contrasto con le suddette norme.
Art. 10
Carico urbanistico (CU)
1. Si
definisce carico urbanistico CU di un insediamento, l’insieme delle esigenze
urbanistiche che questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale; tale CU si valuta applicando i relativi
standards delle opere di urbanizzazione alle dimensioni ed alle attività
funzionali dell’insediamento stesso.
2. E’
pertanto aumento del CU, l’aumento dei parametri dimensionali e/o del numero di
unità immobiliari; come pure il cambio della destinazione d’uso, con o senza
trasformazione fisiche, rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a
quella delle categorie di cui all'art. 2 della L.R. 46/88, e/o classi
catastali, quando ciò comporta l’aumento delle esigenze di cui al precedente
comma 1, sempre che tale cambio di destinazione riguardi più di 30 mq. o più
del 30% della superficie utile SU dell'unità immobiliare.
Art. 11
Categoria e classe catastale
1. Categoria
catastale e classe catastale sono attribuzioni delle singole unità immobiliari
(particelle catastali) operate dal Catasto (edilizio e rurale) a fini di
perequazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.M. 6/11/1984, e
precisamente:
-
la
categoria, è l’attributo che ne indica le caratteristiche fisiche intrinseche;
-
la classe,
è l’attributo che ne indica il livello di redditività economica.
2.
Le destinazioni d’uso - ordinarie e permanenti - delle singole unità
immobiliari sono classificate in corrispondenza delle categorie e classi
catastali, o a queste attribuibili per analogia.
3.
L’attribuzione catastale di categoria e classe ad un’unità immobiliare, o la
relativa modificazione, non producono l’effetto di legittimarne, per ciò
stesso, l’uso urbanistico indipendentemente dalle classificazioni e
prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.
4.
La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella
stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione
rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti,
dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da
altri documenti probanti.
Art. 12
Capacità insediativa (CI)
1. Si
definisce capacità insediativa CI di un intervento urbanistico o edilizio, il
numero di abitanti teorici insediabili secondo il rapporto medio convenzionale
di un abitante ogni 30 m2. di superficie utile SU, oppure di un
abitante ogni 100 m3. di volume utile VU. Risulta pertanto espresso
dalla seguente formula:
CI = SU/30 ; CI = VU/100
2. Valori
diversi della CI si applicano solo nei casi espressamente indicati dagli
strumenti urbanistici vigenti, nonché dall’Art. 13 della L.R. n. 47/1978
modificata e integrata.
Art. 13
Superficie fondiaria (SF)
1. La
superficie fondiaria SF è la superficie di un lotto direttamente destinato o
destinabile all’uso edificatorio, oppure di un lotto su cui già insistono
edifici, al netto di eventuali superfici individuate per opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale indicate dagli strumenti
urbanistici - generali e di dettaglio - preliminarmente all’esecuzione del
progetto; al lordo invece, della quota di aree da destinarsi a parcheggi di
urbanizzazione eventualmente richiesta dalle norme di zona. Ad essa si applica
l’indice di utilizzazione fondiaria o l’indice di densità fondiaria, o altro
parametro edilizio stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 14
Superficie minima di intervento (SM)
1. La
superficie minima d'intervento SM è la minima ST oppure la minima SF, stabilita
dagli strumenti urbanistici vigenti, come condizione necessaria affinché sia
ammesso effettuare l'intervento urbanistico-edilizio sulla superficie stessa.
2. Qualora
la SM risulti ripartita fra diverse proprietà, l’intervento dovrà essere da
queste richiesto congiuntamente, in ragione della rispettiva titolarità.
3. L'obbligo
di rispettare la SM non si applica nei casi in cui gli strumenti urbanistici
vigenti stabiliscono una disciplina edilizia particolareggiata che consente
interventi relativi alle singole unità immobiliari oppure in presenza di casi
in cui è previsto dal P.R.G. una deroga.
Art. 15
Area dell'insediamento (AI)
1. Si
definisce area dell’insediamento AI, la superficie fondiaria SF di un
insediamento all’aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad
attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo,
delimitata da opere di recinzione e/o come tale individuata catastalmente o
progettualmente.
2. La
misura della AI si utilizza, nei casi di cui al comma 1, per la determinazione
convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, ai fini del calcolo del contributo di concessione afferente agli
oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle
Parametriche Regionali.
Capitolo
II
DEGLI INTERVENTI
URBANISTICI