COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

(Provincia di Modena)

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’OCCUPAZIONE DELLA TASSA

PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A: Tariffe

Allegato B: Classificazione strade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

CAPO I^ : Occupazioni e concessioni in genere

 

SEZIONE I^: Occupazioni e concessioni in genere

 

ART.   1:   Ambito e scopo del Regolamento

ART.   2:   Occupazione di spazi ed aree pubbliche

ART.   3:   Occupazioni abusive

ART.   4:   Domanda di concessione suolo pubblico – uffici competenti

ART.   5:   Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza

ART.   6:   Contenuto della domanda

ART.   7:   Istruttoria della domanda

ART.   8:   Contenuto e rilascio della concessione

ART.   9:   Titolare della concessione

ART. 10:   Rinnovazione e disdetta della concessione

ART. 11:   Obblighi del concessionario – Diritti di terzi

ART. 12:   Modifica, sospensione e revoca della concessione

ART. 14:   Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino

ART. 15:   Imposizione fiscale – Cancellazioni e rimborsi

ART. 16:   Occupazione ed esecuzioni di lavori

ART. 17:   Manutenzione delle opere

 

SEZIONE II^ : Occupazioni di tipo particolare

 

ART. 18:   Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri

ART. 19:   Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

ART. 20:   Esposizione di merce

ART. 21:   Occupazione con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre ecc.

ART. 22:   Passi Carrabili

ART. 23:   Distributori di carburanti

ART. 24:   Occupazioni con autoveicoli

ART. 25:   Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

ART. 26:   Occupazioni ad opera di coloro che esercitano arti e mestierigirovaghi

 

CAPO II^

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

ART. 27:   Applicazione della tassa

ART. 28:   Oggetto della tassa

ART. 29:   Soggetto attivo

ART. 30:   Soggetto passivo

ART. 31:   Funzionario responsabile

ART. 32:   Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

ART. 33:   Commisurazione e determinazione della tassa

ART. 34:   Tempi e misure delle occupazioni temporanee

ART. 35:   Denuncia

ART. 36   Versamento della tassa

ART. 37:  Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva

ART. 38:  Riduzioni della tariffa per occupazioni temporanee

ART. 39:   Occupazioni temporanee: graduazione della tassa in rapporto alla durata

ART. 40:   Riduzione della tassa per occupazioni permanenti

ART. 41:   Esenzioni

ART. 41 BIS:   Esonero

ART. 42:   Sanzioni Tributarie

ART. 43:   Sanzioni Amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

ART. 44:   Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

ART. 45:   Sanzione della rimozione delle strutture

ART. 46:   Ripristino dello stato dei luoghi

ART. 47:   Affrancazione della tassa

ART. 48:   Rinvio ad altre disposizioni

ART. 49:   Entrata in vigore

ART. 50:   Abrogazione precedente regolamento

ART. 51:   Classificazione delle Aree Pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CAPO I^

 

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

 

Sezione I: Occupazioni e concessioni in genere

 

Art. 1:   Ambito e scopo del Regolamento

 

1.      Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.

2.      Con il termine “tassa”, usato negli articoli seguenti, s’intende la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs. Del 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

 

Art. 2: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

 

1.      L’occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile comunale, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2.      Le occupazioni di cui al numero precedente si suddividono in permanenti e temporanee:

a.      sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

b.      sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno;

3.      Ai soli fini dell’applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20% quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno.

 

Art. 3: Occupazioni abusive

 

1.      Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.

2.      La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

3.      In caso di occupazioni di fatto o abusive oltre alle sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 44 e 45.

 

 

Art. 4: Domanda di concessione suolo pubblico – uffici competenti.

 

1.      chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al comune ed ottenere regolare concessione.

2.      La domanda, redatta in carta bollata, ed intestata al Sindaco, deve essere presentata all’ufficio protocollo.

3.      Salvo quanto disposto da leggi specifiche, nella domanda diretta ad ottenere la concessione o l’autorizzazione di occupazione l’ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli servizi nell’apposito regolamento.

4.      In caso di mancata precisazione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito in trenta giorni dalla legge 07.08.1990, n. 241.

 

Art. 5 Occupazione derivanti da situazioni di emergenza

 

1.      per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria

2.      in tale caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione o la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione al comando Polizia Municipale che provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

3.      In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 44 e 45 del presente regolamento.

4.      Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall’art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

 

Art. 6: Contenuto della domanda

 

1.      la domanda, di cui al precedente articolo 4 debitamente sottoscritta dal richiedente in persona o dal legale rappresentante, deve indicare, a pena di nullità:

 

a.      le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;

b.      l’ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;

c.      l’oggetto dell’occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eseguire e le modalità d’uso;

d.      il periodo per il quale la concessione viene domandata;

e.      la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento:

f.        la sottoscrizione dell’impegno a sostenere le spese di sopralluogo e qualle eventuali di istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal comune;

g.      la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l’attività o il diritto per esercitare il quale l’occupazione è richiesta;

h.      la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l’amministrazione comunale dovesse imporre per continuare la concessione.

 

2.      la domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i  dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda.

3.      In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabiltà dei supporti ed imporre l’adozione di spaeciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

4.      Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia, è necessario ottenere ed indicare gli estremi di tale atto.

5.      Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:

a.      presentazione da parte dell’interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici comunali;

b.      istruttoria e rilascio della relativa autorizzazione o concessione a cura e firma dal comandante della polizia municipale all’uopo delegato dal sindaco;

c.      versamento anche diretto delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti o provvedimenti in vigore.

 

6.      le domande per occupazioni temporanee finalizzate all’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire ai competenti servizi comunali, per la procedura semplificata di cui sopra, nei termini stabiliti dagli stessi.

 

Art. 7: Istruttoria della domanda

 

1.      Per l’istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

2.      Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell’istruttoria della pratica il responsabile del ufficio competente invita l’interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell’esame.

3.      Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati e/o della commissione comunale edilizia.

4.      Nell’istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell’igiene, della sicurezza pubblica e dell’estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione dei marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l’osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant’altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l’adozione e l’uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l’adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

5.      Nei casi di occupazione per l’esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento danni.

6.      Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l’esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolasmenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 8: Contenuto e rilascio della concessione

 

1.      In base ai risultati della istruttoria di cui al  precedente art. 7, il Responsabile dell’Ufficio competente rilascia o nega all’interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.

2.      E’ in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della concessione quando il richiedente abbia pendenze con il comune di Pavullo nel Frignano.

3.      Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione e dà diritto al richiedente di ottenere, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l’istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute dal comune ai sensi dell’art. 27 comma 3 del vigente codice della strada.

4.      Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l’istruttoria e il sopralluogo, il costo delle tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.

5.      La concessione si intende rilasciata all’atto del ritiro presso gli uffici comunali da parte del richiedente previa sottoscrizione dell’atto e versamento delle somme eventualmente dovute.

6.      L’atto di concessione, debitamente sottoscritto dall’interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all’art. 6, comma 1 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l’importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell’eventuale somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, la durata della concessione che non potrà comunque eccedere gli anni 29, al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell’interessato.

7.      Il servizio comunale che rilascia formalmente l’atto di concessione cura la tenuta di apposito registro anche informatizzato, delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.

8.      A cura del servizio predetto, copia dell’atto di concessione, ad eccezione di quelle relative ad occupazioni temporanea, è trasmessa al servizio tributi per l'applicazione ed il controllo della T.O.S.A.P. permanente.

 

Art. 9: Titolare della concessione

 

1.      la concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui è vietata qualsiasi sub-concessione. La concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2.      E’ ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente al competente servizio comunale.

3.      Chi intende subentrare, per qualunque titolo al concessionario deve farne preventiva richiesta al comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.

 

Art. 10: Rinnovazione e disdetta della concessione

1.      il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2.      Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termne di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata,

3.      Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l’occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

 

Art. 11: Obblighi del concessionario – Diritti di terzi

 

1.      le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l’obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo all a natura e all’ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell’occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2.      Il concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della  corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. Inoltre ha l’obbligo:

a.      di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l’atto che autorizza l’occupazione;

b.      di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l’area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti.

c.      Di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

d.      Di dare attuazione alle ordinanze del sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei servizi interessati.

 

Art. 12: Modifica, sospensione e revoca della concessione

 

1.      il comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell’igiene, dell’estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2.      Il comune può altresì sospendere temporaneamente l’utilizzo dell’area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

a.      in occasione di manifestazioni promosse dal comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;

b.      per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incensi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).

3.      la revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all’utente con apposita ordinanza del sindaco, nella quale è indicato il termine per l’osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell’interessato.

4.      In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal comune. In mancanza, vi provvede il comune a spese del concessionario.

5.      Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

6.      La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interesse, esclusa qualsiasi altra indennità.

 

Art. 13: Decadenza ed estinzione della concessione

 

1.      il concessionario, oltre alle sanzioni previste da altre disposizioni per tali casi, decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

a.      inadempimenti o violazione delle condizioni imposte nell’atto di concessione;

b.      mancato pagamento della tassa e di ogni altro onere o spesa dovuta;

c.      inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;

d.      danni alle proprietà comunali;

e.      mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

f.        violazione delle norme di cui all’art. 11 rilevate al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene, oggetto dell’occupazione;

g.      uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2.      la concessione di cui al presente regolamento si estingue:

a.      per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b.      per rinuncia del concessionario

c.      per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;

d.      per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;

 

Art. 14: Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino

 

1.      il comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell’occupazione da parte della polizia municipale di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengono opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto di cui all’art. 8.

2.      Se nel corso dell’accesso o dell’ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell’autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3.      La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dagli art. 41,42 e 43 comporta come conseguenza l’obbligo della cessazione immediata dall’occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.

4.      Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche il sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

 

Art. 15: Tassa – cancellazione e rimborsi

 

1.      Soggetti passivi della tassa di occupazione sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni di fatto ancorchè abusive.

2.      La denuncia di modifica o cessazione dell’occupazione, da inoltrare ai competenti uffici comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile di fatto dell'occupazione.

3.      La cessazione dell’occupazione non dà diritto ad alcun rimborso della tassa versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

 

Art. 16: Occupazione ed esecuzione di lavori

 

1.      il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in matria di leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2.      Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l’atto di concessione, l’interesse deve:

a.      non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione

b.      evitare scarichi e depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dall’autorità comunale;

c.      evitare scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;

d.      collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità.

 

Art. 17: Manutenzione delle opere

 

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