COMUNE
DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)
PER L’OCCUPAZIONE DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
E PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
Allegato B:
Classificazione strade
CAPO I^ : Occupazioni e
concessioni in genere
ART. 1:
Ambito e scopo del Regolamento
ART. 2:
Occupazione di spazi ed aree pubbliche
ART. 3: Occupazioni
abusive
ART. 4:
Domanda di concessione suolo pubblico – uffici competenti
ART. 5:
Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza
ART. 6:
Contenuto della domanda
ART. 7:
Istruttoria della domanda
ART. 8:
Contenuto e rilascio della concessione
ART. 9:
Titolare della concessione
ART. 10: Rinnovazione e disdetta della concessione
ART. 11: Obblighi del concessionario – Diritti di
terzi
ART. 12: Modifica, sospensione e revoca della
concessione
ART. 14: Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino
ART. 15: Imposizione
fiscale – Cancellazioni e rimborsi
ART. 16: Occupazione
ed esecuzioni di lavori
ART. 17:
Manutenzione delle opere
ART. 18: Posteggi
nei mercati e posteggi giornalieri
ART. 19: Commercio
su aree pubbliche in forma itinerante
ART. 20: Esposizione
di merce
ART. 21: Occupazione
con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre ecc.
ART. 22: Passi
Carrabili
ART. 23:
Distributori di carburanti
ART. 24: Occupazioni
con autoveicoli
ART. 25: Occupazioni
per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
ART. 26: Occupazioni
ad opera di coloro che esercitano arti e mestierigirovaghi
CAPO II^
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 28: Oggetto
della tassa
ART. 29: Soggetto
attivo
ART. 30: Soggetto
passivo
ART. 31: Funzionario
responsabile
ART. 32: Graduazione
della tassa e classificazione del territorio comunale
ART. 33:
Commisurazione e determinazione della tassa
ART. 34: Tempi e
misure delle occupazioni temporanee
ART. 35: Denuncia
ART. 36 Versamento
della tassa
ART. 37:
Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
ART. 38: Riduzioni
della tariffa per occupazioni temporanee
ART. 39: Occupazioni
temporanee: graduazione della tassa in rapporto alla durata
ART. 40: Riduzione
della tassa per occupazioni permanenti
ART. 41: Esenzioni
ART. 41 BIS: Esonero
ART. 42: Sanzioni Tributarie
ART. 43: Sanzioni
Amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada
ART. 44: Sanzioni
amministrative ai sensi del presente Regolamento
ART. 45: Sanzione
della rimozione delle strutture
ART. 46: Ripristino
dello stato dei luoghi
ART. 47:
Affrancazione della tassa
ART. 48: Rinvio ad
altre disposizioni
ART. 49: Entrata in
vigore
ART. 50: Abrogazione
precedente regolamento
ART. 51:
Classificazione delle Aree Pubbliche
CAPO I^
OCCUPAZIONI E RELATIVE
CONCESSIONI
Sezione I: Occupazioni e concessioni in genere
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2.
Con il termine
“tassa”, usato negli articoli seguenti, s’intende la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs. Del 15.11.1993, n. 507 e successive
modificazioni.
1.
L’occupazione,
anche temporanea, di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile comunale, di spazi ed aree
pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico
passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente
concessa o autorizzata dal comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2.
Le occupazioni
di cui al numero precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno;
3. Ai soli fini dell’applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20% quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno.
Art. 3:
Occupazioni abusive
1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.
2. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
3. In caso di occupazioni di fatto o abusive oltre alle sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 44 e 45.
Art. 4: Domanda di concessione
suolo pubblico – uffici competenti.
1.
chiunque
intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi ed aree
pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù
di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al comune ed ottenere
regolare concessione.
2.
La domanda,
redatta in carta bollata, ed intestata al Sindaco, deve essere presentata
all’ufficio protocollo.
3.
Salvo quanto
disposto da leggi specifiche, nella domanda diretta ad ottenere la concessione
o l’autorizzazione di occupazione l’ufficio competente provvede entro i termini
stabiliti ed approvati per i singoli servizi nell’apposito regolamento.
4.
In caso di
mancata precisazione regolamentare, il termine per la decisione è quello
stabilito in trenta giorni dalla legge 07.08.1990, n. 241.
1.
per far fronte
a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di
lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata
dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo
o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria
2.
in tale caso
oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione o la concessione,
l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione al
comando Polizia Municipale che provvede ad accertare se esistevano le
condizioni di urgenza.
3.
In caso
negativo verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 44 e 45 del presente
regolamento.
4.
Per quanto
concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto
disposto al riguardo dall’art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada.
1.
la domanda, di
cui al precedente articolo 4 debitamente sottoscritta dal richiedente in
persona o dal legale rappresentante, deve indicare, a pena di nullità:
a.
le generalità,
la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il
numero di partita I.V.A. della ditta e il codice fiscale del legale
rappresentante della stessa;
b.
l’ubicazione
esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
c.
l’oggetto
dell’occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera
o dell’impianto che si intende eseguire e le modalità d’uso;
d.
il periodo per
il quale la concessione viene domandata;
e.
la
dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel
presente regolamento:
f.
la
sottoscrizione dell’impegno a sostenere le spese di sopralluogo e qualle
eventuali di istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal comune;
g.
la
dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge
richiede per esercitare l’attività o il diritto per esercitare il quale
l’occupazione è richiesta;
h.
la
dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l’amministrazione comunale
dovesse imporre per continuare la concessione.
2.
la domanda
deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni
metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti,
calcoli di stabilità, ecc.) secondo le istruzioni dei competenti uffici
comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a
fornire tutti i dati ritenuti necessari
ai fini dell’esame della domanda.
3.
In particolare
per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti,
ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il comune può richiedere,
a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture
ed alla stabiltà dei supporti ed imporre l’adozione di spaeciali dispositivi
ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
4.
Nel caso che
gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione
edilizia, è necessario ottenere ed indicare gli estremi di tale atto.
5.
Per le
occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
a.
presentazione
da parte dell’interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici
comunali;
b.
istruttoria e
rilascio della relativa autorizzazione o concessione a cura e firma dal comandante
della polizia municipale all’uopo delegato dal sindaco;
c.
versamento
anche diretto delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge
o dai relativi atti o provvedimenti in vigore.
6.
le domande per
occupazioni temporanee finalizzate all’esercizio del commercio su aree
pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali,
devono pervenire ai competenti servizi comunali, per la procedura semplificata
di cui sopra, nei termini stabiliti dagli stessi.
1.
Per
l’istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente
ufficio comunale.
2.
Qualora la
domanda presentata sia incompleta, prima dell’istruttoria della pratica il
responsabile del ufficio competente invita l’interessato a fornire i dati
mancanti e ritenuti necessari ai fini dell’esame.
3.
Ogni singola
domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati
e/o della commissione comunale edilizia.
4.
Nell’istruttoria
della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della
circolazione, dell’igiene, della sicurezza pubblica e dell’estetica (specie per
quanto attiene alle richieste di occupazione dei marciapiedi, di piazze, di
zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i
negozi), con l’osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di
viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di
esercizi commerciali e di quant’altro previsto nei regolamenti, piani,
programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di
altra natura, può prescrivere l’adozione e l’uso di apposite ed idonee
attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l’adozione
di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni,
transenne, strutture-tipo o altro).
5.
Nei casi di
occupazione per l’esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la
rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono
derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari
circostanze che lo giustifichino può essere prescritto un congruo deposito
cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale
risarcimento danni.
6.
Sono comunque
rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l’esercizio
di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai
regolasmenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di
decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica
viabilità e dei pubblici servizi.
1.
In base ai
risultati della istruttoria di cui al
precedente art. 7, il Responsabile
dell’Ufficio competente rilascia o nega all’interessato la concessione
richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto
formale, i motivi del diniego medesimo.
2.
E’ in ogni
caso negato il rilascio o il rinnovo della concessione quando il richiedente
abbia pendenze con il comune di Pavullo nel Frignano.
3.
Il diniego
della concessione o il rigetto della semplice domanda rientra nel potere
discrezionale dell’amministrazione e dà diritto al richiedente di ottenere,
soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l’istruttoria,
previa detrazione delle spese sostenute dal comune ai sensi dell’art. 27 comma
3 del vigente codice della strada.
4.
Tutte le spese
occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l’istruttoria e il
sopralluogo, il costo delle tessere o di appositi contrassegni eventualmente
necessari) saranno a carico del richiedente.
5.
La concessione
si intende rilasciata all’atto del ritiro presso gli uffici comunali da parte
del richiedente previa sottoscrizione dell’atto e versamento delle somme
eventualmente dovute.
6.
L’atto di
concessione, debitamente sottoscritto dall’interessato per accettazione, deve
riportare le indicazioni di cui all’art. 6, comma 1 lett. a) e b), le
condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali
essa è assoggettata, l’importo e le modalità di pagamento della tassa e/o
dell’eventuale somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, la durata
della concessione che non potrà comunque eccedere gli anni 29, al termine dei
quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su
domanda dell’interessato.
7.
Il servizio
comunale che rilascia formalmente l’atto di concessione cura la tenuta di
apposito registro anche informatizzato, delle occupazioni dal quale risulti la
data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
8.
A cura del
servizio predetto, copia dell’atto di concessione, ad eccezione di quelle
relative ad occupazioni temporanea, è trasmessa al servizio tributi per
l'applicazione ed il controllo della T.O.S.A.P. permanente.
1.
la concessione
è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui è vietata qualsiasi
sub-concessione. La concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla
concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria
responsabilità tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme
particolari.
2.
E’ ammesso il
godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata
anticipatamente al competente servizio comunale.
3.
Chi intende
subentrare, per qualunque titolo al concessionario deve farne preventiva
richiesta al comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di
concessione.
1.
il
concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione
permanente, deve inoltrare apposita richiesta al comune nel termine perentorio
di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2.
Anche la
disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termne di cui
al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non
dà luogo alla restituzione della tassa versata,
3.
Nel caso in
cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a
carattere temporaneo intenda prolungare l’occupazione, deve inoltrare apposita
richiesta al comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la
durata per la quale viene richiesta la proroga.
1.
le concessioni
si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con
l’obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a
tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i
danni, senza riguardo all a natura e all’ammontare dei medesimi, che in
dipendenza dell’occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il
comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2.
Il
concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto
della corretta esecuzione e gestione
delle opere da realizzare. Inoltre ha l’obbligo:
a.
di esibire, a
richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli,
l’atto che autorizza l’occupazione;
b.
di mantenere
in condizioni di ordine, pulizia e igiene l’area occupata, facendo uso di
appositi contenitori per i rifiuti prodotti.
c.
Di provvedere,
a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui
dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
d.
Di dare
attuazione alle ordinanze del sindaco ed alle eventuali richieste o
prescrizioni dei servizi interessati.
1.
il comune può
modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio
insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove
condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della
sicurezza stradale, dell’igiene, dell’estetica, del decoro, senza essere tenuto
a corrispondere alcun indennizzo.
2.
Il comune può
altresì sospendere temporaneamente l’utilizzo dell’area sottoposta a concessione,
senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
a.
in occasione
di manifestazioni promosse dal comune o da altri enti pubblici territoriali o
per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
b.
per altre
cause di forza maggiore (come ad esempio incensi, frane, nevicate, inondazioni,
terremoti).
3.
la revoca, la
modifica o la sospensione della concessione sono notificate all’utente con
apposita ordinanza del sindaco, nella quale è indicato il termine per
l’osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di
eventuale ricorso da parte dell’interessato.
4.
In caso di
revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve
provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato
entro il termine stabilito dal comune. In mancanza, vi provvede il comune a
spese del concessionario.
5.
Le concessioni
del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici
servizi.
6.
La revoca dà
diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale di concessione
e della tassa pagati in anticipo, senza interesse, esclusa qualsiasi altra
indennità.
1.
il
concessionario, oltre alle sanzioni previste da altre disposizioni per tali
casi, decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi
anche una sola delle seguenti cause:
a.
inadempimenti
o violazione delle condizioni imposte nell’atto di concessione;
b.
mancato
pagamento della tassa e di ogni altro onere o spesa dovuta;
c.
inosservanza della
legge e dei regolamenti comunali;
d.
danni alle
proprietà comunali;
e.
mancata
occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto
termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non
stabilmente infisse al suolo;
f.
violazione
delle norme di cui all’art. 11 rilevate al divieto di sub-concessione ed alle
modalità di subingresso nell’uso del bene, oggetto dell’occupazione;
g.
uso diverso
della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la
concessione.
2.
la concessione
di cui al presente regolamento si estingue:
a.
per scadenza
del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b.
per rinuncia
del concessionario
c.
per morte o
sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona
giuridica;
d.
per
dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
Art. 14: Diritto di controllo –
Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino
1.
il comune può
disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell’occupazione
da parte della polizia municipale di appositi incaricati muniti di documento di
riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengono opportuno, di prendere
visione del disciplinare di concessione o del contratto di cui all’art. 8.
2.
Se nel corso
dell’accesso o dell’ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di
concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da
quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate
nell’autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di
contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili
dei fatti o delle omissioni.
3.
La
constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dagli
art. 41,42 e 43 comporta come conseguenza l’obbligo della cessazione immediata
dall’occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino
delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto
di concessione.
4.
Fatta salva
ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi e
aree pubbliche il sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni,
dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali assegnando ai
responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale
termine, la rimozione è effettuata d’ufficio, con addebito ai responsabili
delle relative spese nonché di quelle di custodia.
1.
Soggetti
passivi della tassa di occupazione
sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni di
fatto ancorchè abusive.
2.
La denuncia di
modifica o cessazione dell’occupazione, da inoltrare ai competenti uffici
comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile
di fatto dell'occupazione.
3.
La cessazione
dell’occupazione non dà diritto ad alcun rimborso della tassa versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità
previste dalle leggi vigenti.
1.
il
concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa,
deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in matria di leggi, dai
regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2.
Oltre a
rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l’atto di concessione,
l’interesse deve:
a.
non arrecare
disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione
b.
evitare
scarichi e depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti
dall’autorità comunale;
c.
evitare
scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di assoluta necessità,
provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste
dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;
d.
collocare
adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti
pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e
danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità.
1.