Separazione davanti ad avvocato

Descrizione del procedimento

In tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, l’art. 6 del DL 12.9.2014, n. 132 attribuisce ai coniugi la facoltà di concludere una “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato” (un avvocato per parte, circ. Min. interno n. 19/2014); questa convenzione può avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i conseguenti adempimenti. In presenza dei suddetti figli, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando invece ritiene che non risponda all’interesse dei figli, lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo (art. 6, c. 2, DL 132/2014).

Entro 10 giorni entrambi gli avvocati devono trasmettere copia autenticata dell’accordo al competente ufficiale di stato civile, che provvederà alle dovute annotazioni sui registri d’ufficio.

Gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio, sono oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile.

All’avvocato che viola gli obblighi di trasmissione all’ufficio dello stato civile, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a 50.000, per la cui irrogazione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dal regolamento di cui al DPR n. 396 del 2000

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe non essere aggiornato)
  • DM interno 9.12.2014. Formule in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
  • DL 12.9.2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Pubblicato: 19 Dicembre 2014Ultima modifica: 23 Febbraio 2021