Albo dei giudici popolari

Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all’Albo dei Giudici Popolari del comune di residenza, che viene chiamato nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d’Appello per affiancare i giudici assistendoli nelle udienze e partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze.

Detto ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio. La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti necessari: cittadinanza italiana, età compresa tra i 30 e i 65 anni, godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, possesso di licenza media inferiore (per la Corte d’Assise) o di scuola media superiore (per la Corte d’Assise d’Appello). Sono esclusi di diritto i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Descrizione

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo.

L’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari  viene effettuato ogni due anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall’1 aprile fino al 31 luglio.

L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.

Documentazione da presentare

Per la richiesta è necessario presentare domanda di iscrizione all’albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito, è inoltre in distribuzione presso l’ufficio elettorale e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il modulo va compilato e consegnato all’ufficio protocollo del Comune di Pavullo nel Frignano o all’Ufficio Elettorale o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, allegando copia di un documento di riconoscimento.

Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all’albo dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o rinvio del dibattimento. Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Aggiornamento elenchi

– Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di assise di appello. L’iscrizione va fatta entro il 31 luglio;

– entro il 30 agosto la commissione comunale provvede a compilare ed integrare gli elenchi con l’iscrizione d’ufficio (art.15 Legge 287 del10/04/1951) di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;

– entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi al Tribunale di Modena;

– entro il 30 ottobre la commissione circondariale, convocata dal Presidente del Tribunale, provvede alla revisione di sua competenza;

– entro il 15 novembre (termine indicativo) gli elenchi compilati dalla commissione circondariale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell’albo pretorio e con pubblico manifesto;

-entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può presentare reclamo, in carta esente da bollo, presso il Tribunale (è possibile scaricare dal sito il modello per la richiesta di cancellazione dall’albo);

– ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti al Tribunale;

– il tribunale  trasmette gli elenchi, i verbali ed i reclami rispettivamente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’Assise e al Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello. Il Presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle seguenti operazioni:

1) rivede e controlla gli elenchi;

2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise  di Corte d’Assise di Appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4) approva gli albi con decreto.

Normativa di riferimento

  • Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
  • L. n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”.
  • L. n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.

In allegato il modulo per la presentazione della domanda di iscrizione e della domanda di cancellazione dall’Albo.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale tel. 0536.29924

Pubblicato: 10 Settembre 2009Ultima modifica: 05 Luglio 2023