Barriere architettoniche

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e/o alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati dove risiedono portatori di handicap, il Comune, ai sensi della legge 13/89, eroga contributi a fondo perduto di provenienza statale (L. 13/1989) o regionale (Art. 56 L.R. 24/2001 e s.m.i.).

Domanda di contributo:

Per accedere ai contributi deve essere presentata domanda al Comune di Pavullo nel Frignano, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Regione Emilia Romagna, inserita come Allegato A) alla Circolare prot. n. PG/2014/0055719 del 27 febbraio 2014 (pdf, 410.5 KB)  e di seguito riportata, valida sia per il fondo statale sia per il fondo regionale.

La domanda con marca da bollo del valore corrente, completa dei relativi allegati, potrà essere presentata:

– direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavullo n/F – Piazza Montecuccoli n. 1

– tramite PEC al seguente indirizzo: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

La domanda deve essere presentata prima di dare inizio ai lavori.

Al 1 Marzo di ogni anno il Comune raccoglie le domande ricevute e stila la graduatoria che ricomprende anche le domande degli anni precedenti che non hanno potuto essere finanziate per mancanza di fondi. Ottenuti i fondi, il Comune eroga i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili e tenendo conto della graduatoria, richiedendo eventualmente agli interessati la documentazione fiscale degli interventi realizzati.

Il richiedente deve comunicare al Comune la conclusione del lavori con trasmissione della fattura; la concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate.

La base di calcolo del contributo “erogabile” è infatti costituita dalle spese effettivamente sostenute (I.V.A. inclusa) e comprovate con fattura (quietanzata).

Nella fattura vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.

Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa.

 

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata solamente:

– dal portatore di invalidità

– da chi esercita la tutela o la potestà o procura (art. 1704 del codice civile) sull’invalido.

 

Sottoscrizione per conferma ed adesione

Se l’opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di invalidità (amministratore del condominio, ecc.), la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.

Requisiti per chiedere il contributo

Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:

1) essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità ecc.)

2) residenza anagrafica dell’invalido nell’immobile per il quale si chiede il contributo

3) l’immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:

– già esistente al 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore della  legge n. 13/89)

– non ristrutturato dopo l’11 agosto 1989

– edificio privato

– edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata

– parte comune di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio) o con un unico proprietario

– spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti

– edificio adibito a centro o istituto residenziale per l’assistenza agli invalidi censito come tale presso il Catasto Urbano. In questo caso valgono anche le seguenti condizioni:

  1. l’edificio può anche non essere privato
  2. l’invalido deve avere la residenza nell’edificio
  3. non è possibile superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diverse (assegnazione all’invalido ricoverato in un istituto di una stanza al piano terreno per evitare l’ostacolo costituito da una scala ecc.).

Decesso dell’avente diritto al contributo

L’avente diritto al contributo deve essere in vita durante l’esecuzione dell’intervento.

Pertanto, in caso di decesso:

  • anteriormente all’esecuzione dell’intervento: la domanda di contributo decade
  • posteriormente all’esecuzione dell’intervento: il contributo spetta agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. Nel caso non ci siano eredi la domanda di contributo decade.

Per ulteriori informazioni/approfondimenti è possibile consultare:

– il sito internet della Regione Emilia Romagna all’indirizzo: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere

Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 24, recante: “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”

Delibera della Giunta regionale n. 1272 del 23 luglio 2014, recante “Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 56 della Legge Regionale n. 24/2001 – Modifiche alla propria deliberazione n. 171 del 17/02/2014

Delibera della Giunta regionale n. 171 del 17 febbraio 2014, recante “Criteri di funzionamento del Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e di cui all’art. 56 della L.R. n. 24/2001

Circolare prot. n. PG/2014/0055719 del 27 febbraio 2014, recante “Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale n. 24/2001, art. 56 – indicazioni operative”

Delibera della Giunta regionale n. 706 del 21 maggio 2007, recante: Fondo nazionale per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/89. Disposizioni ai Comuni in materia di decesso dell’invalido.

Il fondo per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche. Struttura e valutazione del suo funzionamento.

Pubblicato: 07 Dicembre 2019Ultima modifica: 26 Marzo 2021