Unioni civili

Descrizione procedimentoDue persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’Ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile. La costituzione dell’unione civile viene ufficiata dal Sindaco o da un suo delegato in una sala comunale secondo le regole e i costi previsti dal Comune. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità.
  
Modalità di erogazioneIl procedimento si svolge presso l’ufficio di Stato Civile previo appuntamento
  
Documentazione da presentare– Documento di identità dei richiedenti e dei testimoni
– Modulo di dichiarazione per la costituzione di Unione Civile (allegato)
– Per i cittadini stranieri dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile.
  
Contribuzione a carico del cittadino Il costo  a carico del cittadino cambia a seconda del luogo scelto per la costituzione dell’Unione civile, informazioni presso lo Sportello.
  
Altre informazioniL’iter procedurale si divide in 2 fasi:
– prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale davanti all’Ufficiale di Stato Civile;
– seconda fase: costituzione dell’unione iscritta in un atto di stato civile, davanti all’Ufficiale di Stato Civile e con la presenza di due testimoni.
Processo verbale:
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all’ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
1. Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
2. L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
3. Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
l processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione
Costituzione dell’unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
-rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
-scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.
  
Normativa di riferimento generale
Legge n° 76 del 2016 riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (articoli da 1 a 35); DPCM 23.7.2016, n. 144;

Circolare Ministero Interno 28 luglio 2016, n. 15.
    
DOVE RIVOLGERSI 
SedeSERVIZI DEMOGRAFICI
UfficioUfficio Stato Civile
IndirizzoPiazza Montecuccoli, 1
  
OrariLunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.15 – 13.00
Giovedì mattina chiuso          
Giovedì Pomeriggio 15.00 alle 17.00 previo appuntamento
  
Telefono0536-29923  0536 29978 (dalle 8.15 alle 10.15)
Fax0536-29968
Emailstato.civile@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
  
RESPONSABILE 
ServizioSERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile del servizioSOCI CRISTINA
Area  AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
DirigenteSOCI CRISTINA
Pubblicato: 28 Aprile 2017Ultima modifica: 07 Marzo 2022