A chi è rivolto
Possono dichiarare la nascita i genitori, un procuratore speciale, oppure un medico, un’ostetrica o una persona che abbia assistito al parto.
La dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro Ospedaliero ove avviene la nascita, al Comune ove è avvenuta la nascita, al Comune ove risiedono i genitori, o se i genitori risiedono in due diversi Comuni, in quello ove risiede.
Possono dichiarare la nascita i genitori, un procuratore speciale, oppure un medico, un’ostetrica o una persona che abbia assistito al parto.
La denuncia può essere fatta:
presso il centro Ospedaliero ove avviene la nascita;
al Comune ove è avvenuta la nascita;
al Comune ove risiedono i genitori;
se i genitori risiedono in due diversi Comuni, in quello ove risiede la madre;
Se la dichiarazione di nascita viene effettuata presso il Comune, dovrà essere resa presso il Servizio Anagrafe / Stato Civile da uno o da entrambi i genitori.
Se i genitori sono coniugati è sufficiente la presenza di uno solo dei due.
Se non sono coniugati, ed entrambi intendono riconoscere il bambino, occorre siano presenti contemporaneamente al momento della dichiarazione.
I cittadini stranieri non legalmente residenti devono comunque denunciare la nascita nei termini di legge
a) l’attestato di nascita rilasciato dall’Ospedale, Casa di Cura o per nascite avvenute in abitazione privata dal ginecologo o ostetrica che ha prestato assistenza;
b) un documento d’identità della persona che effettua la dichiarazione di nascita;
La dichiarazione e il certificato di nascita…
Possono dichiarare la nascita i genitori, un procuratore speciale, oppure un medico, un’ostetrica o una persona che abbia assistito al parto.
Il servizio è gratuito
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Attribuzione del doppio cognome
Dall’01/06/2022, dalla pubblicazione nella Gazzetta n.111 serie speciale, n. 22 della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022, la regola, in contrasto a quella precedente la quale prevedeva l’attribuzione del cognome paterno, diviene quella dell’assegnazione al nuovo nato del doppio cognome, paterno e materno nell’ordine scelto di comune accordo dai genitori.
In deroga alla regola generale è comunque prevista la possibilità per i neogenitori di attribuire al figlio solo il cognome paterno oppure solo quello materno purchè ci sia l’accordo di entrambi.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.