A chi è rivolto
La domanda può essere presentata solamente:
– dal portatore di invalidità;
– da chi esercita la tutela o la potestà o procura (art. 1704 del codice civile) sull’invalido.
Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:
1) essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità ecc.)
2) residenza anagrafica dell’invalido nell’immobile per il quale si chiede il contributo
3) l’immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:
– già esistente al 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 13/89);
– non ristrutturato dopo l’11 agosto 1989;
– edificio privato;
– edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata:
– parte comune di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio) o con un unico proprietario;
– spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti;
– edificio adibito a centro o istituto residenziale per l’assistenza agli invalidi censito come tale presso il Catasto Urbano. In questo caso valgono anche le seguenti condizioni:
- l’edificio può anche non essere privato
- l’invalido deve avere la residenza nell’edificio
- non è possibile superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diverse (assegnazione all’invalido ricoverato in un istituto di una stanza al piano terreno per evitare l’ostacolo costituito da una scala ecc.).