Provvedimenti per la lotta obbligatoria alla infestazione da processionaria da pino

Nell’ambito degli interventi di contrasto alla presenza diffusa di “processionaria del pino” (Ttraumatocampa pityocampa) sul territorio comunale, si ricorda che è vigente l’ordinanza n. 21/2017 “Provvedimenti per la lotta obbligatoria all’infestazione da processionaria del pino”, con la quale si ordina a  tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati nei quali siano presenti le piante di cui in premessa:

  • Di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino
  • Qualora si riscontasse la presenza dei nidi di processionaria si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine ed occhiali protettivi) indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona soggiacente le chiome infestate

 

Per la disinfestazione si potrà procedere con le seguenti modalità:

  • METODI PREVENTIVI: interventi attuati durante il riposo vegetativo delle piante che prevedono la raccolta e la distruzione dei nidi invernali. Con le dovute precauzioni da parte dell’operatore si asporta, mediante il taglio dei rami infestati, i nidi di processionaria. Gli stessi dovranno poi essere chiusi in sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana, e successivamente inceneriti. L’incenerimento dovrà riguardare solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico con esclusione tassativa di questi ultimi. E’ fatto assoluto divieto di depositare ramaglie e rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti presenti nelle stazioni ecologiche di base e nei cassonetti singoli situati sul territorio comunale.
  • INTERVENTI COLTURALI: interventi che prevedono la ripulitura del sottobosco, il taglio dei rami deperiti degli alberi, il sommovimento degli strati più superficiali del terreno;
  • LOTTA BIOLOGICA: è consigliabile utilizzare formulati a base di Bacillus thurigiensis var Kurstaki. Questo prodotto non ha alcuna attività su altri insetti ed organismi animali e vegetali, quindi non è tossico per l’uomo; ha un potere insetticida elevato che si manifesta dopo 3-4 giorni dal trattamento e, per la sua modesta persistenza, può risultare conveniente ripetere l’intervento dopo 10-12 giorni, soprattutto nel caso di comparsa scalare delle larve;
  • LOTTA CON FEROMONI: dal 1991 sono in commercio trappole al feromone che consentono la cattura dei maschi grazie al rilascio di una sostanza di sintesi analoga a quella prodotta in natura dalle femmine. Le trappole, del tipo a colla o ad imbuto, vanno appese alle piante delle specie gradite, nella parte esterna della chioma, a 2-2,5 m da terra.

ORDINA ALTRESI’

Di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Per tutte le operazioni di disinfestazione dovranno essere individuate le ditte dotate di idonea attrezzatura per i trattamenti.

AVVERTE

 La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall’anno in corso e fino all’emissione di eventuale analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;

 Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari o dei detentori a qualsiasi titolo delle piante infestate.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

 Ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell’art. 16 della Legge n. 689/1981.

 DISPONE

 La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori.

 La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

 Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune

 INFORMA

 che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della regione Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Pubblicato: 15 Aprile 2017Ultima modifica: 09 Aprile 2021