A chi è rivolto
Il rilascio del documento d’identità è disciplinato dall’art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), il cui comma 1 dispone che: “Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno”. Pertanto, il rilascio delle CIE è riservato esclusivamente ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Pavullo n/F, con esclusione di qualsiasi altra condizione non prevista dalla citata normativa. In particolare, i cittadini non residenti nel Comune di Pavullo n/F potranno ottenere il rilascio della CIE soltanto se siano in grado di comprovare di essere temporaneamente dimoranti nel Comune: ad es., ricoverati in case di cura o altre strutture sanitarie o socio-sanitarie, temporaneamente ospiti di amici e parenti, in grado di comprovare tale condizione, comunque tutti coloro che definiremmo dimoranti ma non ancora, per le più svariate ragioni, residenti. L’ufficio si riserva, comunque, la facoltà di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato dal cittadino prima di rilasciare il documento di identità
La CIE viene rilasciata ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, residenti o dimoranti nel Comune di Pavullo nel Frignano nei seguenti casi:
- prima richiesta di carta d’identità
- documento di identità precedente rubato, smarrito o deteriorato
- documento di identità precedente scaduto o prossimo alla scadenza (il rinnovo può essere richiesto fino a 6 mesi prima della data di scadenza stessa).
Si precisa che le carte d’identità cartacee già in possesso dei cittadini CESSERANNO DI ESSERE VALIDE DAL 03 AGOSTO 2026.