Aliquote e versamenti – IMU 2020 e seguenti

IMU 2024 – Aliquote e versamenti
A decorrere dall’anno 2020 l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
L’IMU è dovuta da chiunque sia titolare a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi) di un immobile (fabbricati, aree fabbricabili). Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l’anno stesso.

VERSAMENTI
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate.
Scadenze:
PRIMA RATA: entro il 17 GIUGNO 2024
SECONDA RATA: entro il 16 DICEMBRE 2024


Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote vigenti per l’anno in corso, pubblicate nel presente sito e nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2023, sono determinate nelle seguenti misure:
1) aliquota pari al 0,4 % aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e detrazione di euro 200,00;
2) aliquota pari allo 0,96% per i fabbricati di categoria C/1, C/3 e D;
4) aliquota pari al 1,05%, per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
5) aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato  deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24. Il versamento dell’imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede applicazione di commissioni.

Per i soli immobili di categoria catastale D, la quota dell’imposta dovuta applicando l’aliquota dello 0,76% è di competenza statale, pertanto:

  • l’imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,76% va versata allo Stato, utilizzando il codice tributo 3925;
  • l’imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,20% (=0,96%-0,76%) va versata al Comune, utilizzando il codice tributo 3930.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 nella sezione IMU ed altri tributi locali  sono:
Codice 3912 – abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
Codice 3916 – aree fabbricabili – COMUNE;
Codice 3918 – altri fabbricati – COMUNE;
Codice 3930 – fabbricati D – COMUNE;
Codice 3925 – fabbricati D – STATO

Si ricorda  che il codice ente/codice comune  da indicare nell’apposito campo è per il Comune di Pavullo nel Frignano G393. Il medesimo codice dovrà essere indicato anche con riferimento alla quota d’imposta dovuta allo Stato, ciò al fine di localizzare gli immobili cui si riferisce il versamento di competenza erariale.

ARROTONDAMENTO – L’importo da versare per ogni singolo rigo del modello F24 deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare nel rigo F24: 140,49 euro diventa 140,00 euro; totale da versare nel rigo F24: 140,50 euro diventa 141,00 euro)

Pubblicato: 29 Maggio 2014Ultima modifica: 28 Marzo 2024