Separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile

Descrizione

Dall’11.12.2014, trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 12.9.2014, n. 132, i coniugi possono concludere davanti all’ufficiale dello stato civile un accordo:

– di separazione o di scioglimento del matrimonio
– di cessazione degli effetti civili
– di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

L’ufficiale dello stato civile competente è quello del comune di residenza di uno dei coniugi o quello del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Stante il carattere personale delle dichiarazioni di ciascun coniuge, davanti all’ufficiale di stato civile l’eventuale avvocato non può sostituire la parte assistita, la quale pertanto deve essere presente di persona (circ. Min. interno 19/2014).

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Va pertanto esclusa qualunque causa avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti (circ. Min. interno 19/2014).

Dalla data dell’atto di stato civile contenente l’accordo (e non da quella di conferma) decorrono i 3 anni di separazione legale per richiedere una sentenza di divorzio. Tale data sarà riportata nelle annotazioni sui registri di stato civile ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati (circ. Min. interno 19/2014).

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, anche ai fini delgli adempimenti previsti (annotazioni negli atti di nascita, iscrizioni negli archivi informatici, annotazioni negli atti di matrimonio). La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo (www.camera.it).

Ciascuno dei coniugi deve autocertificare, ai sensi art. 46, DPR 445/2000, l’assenza – anche di una sola parte – di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’autocertificazione viene controllata ai sensi art. 71, stesso DPR (circ. Min. interno 19/2014).

Al momento della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo, l’ufficiale di stato civile esige il diritto fisso non superiore a 16,00 euro, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642

Riferimenti normativi

(attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)

  • DM interno 9.12.2014. Formule in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
  • DL 12.9.2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
  • DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

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Pubblicato: 19 Dicembre 2014Ultima modifica: 23 Febbraio 2021