Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)

La Commissione  per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP viene istituita ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 15 del 30.07.2013 e s.m.i. e i suoi compiti, composizione, nomina e funzionamento sono disciplinati dal CAPO B.1.2 2 del vigente RUE .

La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. ed è composta da 5 (cinque) componenti esterni all’Amministrazione.

La CQAP dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3 della L. 444/1994, modificata ed integrata, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si esprime in merito agli interventi disciplinati dall’art. 6 comma 2) dalla Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i. e in merito all’approvazione degli strumenti urbanistici (PSC – POC – RUE – PUA) e delle relative varianti.

La CQAP si riunisce, previa convocazione scritta da parte del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, per l’esame dei progetti di cui all’art. 6 della L.R. 15/2013 e di quelli disciplinati dal RUE:

in seduta ordinaria, secondo apposito calendario annuale delle sedute, fatta salva l’eventuale e tempestiva disdetta della seduta da parte del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia;

in seduta straordinaria, ogni qual volta se ne verifichino le condizioni le cui convocazioni verranno trasmesse tempestivamente ai componenti.

Delle adunanze della CQAP viene redatto un verbale sul quale vengono riportati i pareri espressi dalla CQAP sui singoli progetti esaminati.

I pareri della CQAP sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all’Albo on line per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Può essere richiesto parere preventivo su ipotesi di progetto. Detti pareri hanno validità di un anno dalla data di espressione dello stesso. All’interno della procedura di un titolo abilitativo, quando la soluzione di progetto è uguale al pre-parere positivo ottenuto, non è necessario acquisire nuovo parere.

Pubblicato: 24 Marzo 2021Ultima modifica: 11 Dicembre 2023