A chi è rivolto
Chiunque voglia cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome o cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale, o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza, o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La domanda deve indicare le variazioni richieste, di sostituzione o di sola modifica e il richiedente deve obbligatoriamente esporre le ragioni di tale richiesta e fornire la documentazione necessaria e ritenuta utile a sostenere l’istanza.
In caso di accoglimento della domanda il Prefetto emette un decreto con il quale il cittadino richiedente viene autorizzato a far affiggere un avviso contenente la sintesi della domanda presso l’Albo pretorio del Comune di residenza e del Comune di nascita.
L’affissione all’Albo pretorio del Comune deve avere la durata di trenta giorni consecutivi per consentire a eventuali interessati di fare opposizione.
Trascorso il suddetto termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente l’avviso con la certificazione di pubblicazione che attesta l’eseguita affissione e la sua durata.
La Prefettura, se non sono sorte cause ostative, emette il decreto finale che autorizza il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome. Tale effetto è subordinato all’annotazione/trascrizione del decreto in parola sull’atto di nascita del richiedente, sull’atto di matrimonio e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.